I limiti all’espulsione dello straniero tra lotta al terrorismo e diritti fondamentali non derogabili |
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1. La decisione Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008 rappresenta un fondamentale riferimento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di protezione dell’art. 3 Cedu a fronte di misure di espulsione di stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo internazionale. Nell’ambito di una giurisprudenza fortemente oscillante ed eterogenea negli esiti la Corte ha riaffermato e consolidato il carattere di previsione assoluta ed inderogabile dell’art. 3, negando fermamente qualsivoglia forma surrettizia di “fair balance” tra il divieto della tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti e la tutela di altri valori pur fondamentali – quali, come nel caso di specie, la sicurezza pubblica minacciata dal terrorismo internazionale. La nettezza dell’affermazione dell’”assolutezza” del divieto ex art. 3 – che si declina nel divieto di espulsione verso un paese a rischio di maltrattamenti dalla norma stessa vietati – costituisce infatti il profilo qualificante di tale pronuncia, che ribadisce le linee argomentative già espresse in precedenza dalla Corte (soprattutto nel caso Chahal c. Regno Unito, sent. 15 novembre 1996) riaffermandone con forza – e stavolta all’unanimità – i principi qualificanti, anche, e soprattutto, in tempi di accentuato allarme terroristico. [...]
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