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Giusto processo amministrativo
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Giusto processo amministrativo
I diritti riconosciuti dalla CEDU in ambito processuale hanno avuto una grandissima influenza sulla disciplina interna del giudizio penale (v. la sezione della ricerca dedicata a “diritti sovranazionali e processo penale”). Deve, tuttavia, ricordarsi che le garanzie di cui all’art. 6 CEDU non sono riferibili soltanto a tale tipologia processuale, ma anche a tutti i giudizi nei quali si controverte di “diritti e doveri di carattere civile”. Un ulteriore filone della ricerca, dunque, si propone di esaminare gli aspetti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo più significativi per la disciplina nazionale del processo amministrativo.
A tale fine, occorre, in primo luogo, definire proprio i confini di applicabilità della disciplina convenzionale a tale modello processuale, per cui assume un rilievo centrale la delimitazione della nozione di diritto “di carattere civile”, specialmente in rapporto alla figura dell’interesse legittimo. A ciò è dedicata la prima sottosezione.
Una sottosezione è dedicata alla garanzia dell’imparzialità del giudice ed alla questione relativa alla compatibilità di tale requisito con il tradizionale assetto degli organi di vertice della giustizia amministrativa (non soltanto in Italia, ma anche in diversi altri Stati europei aderenti alla Convenzione) che assegna a questi ultimi, accanto alle funzioni giurisdizionali, anche compiti consultivi rispetto all’attività amministrativa e di governo. Si tratta di un tema con il quale la Corte europea si è trovata in diverse occasioni a confrontarsi.
Un’ulteriore sottosezione è riservata ad un altro rilevante aspetto del medesimo requisito dell’imparzialità del giudice: in particolare, si prendono in esame le eventuali conseguenze sulla disciplina nazionale del processo amministrativo della giurisprudenza europea sulla c.d. forza della prevenzione, attraverso la quale la Corte ha ripetutamente affermato il principio per cui un giudice non può essere considerato imparziale se sia stato già chiamato a conoscere e decidere della controversia in altra fase del procedimento, poiché potrebbe dimostrarsi naturalmente “condizionato” a non smentire quanto già deciso.
Infine, si è ritenuto di dover trattare in un apposito spazio il delicato tema della ragionevole durata del processo, aspetto – come noto – assai critico per il nostro Paese, prendendo in considerazione le particolari problematiche che, in materia, si possono porre per il giudizio amministrativo in ragione della sua specifica disciplina processuale.

Elenco Sottosezioni

Ricerche

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Intervista a Luisa Cassetti e Angela Di Stasi sul loro libro "Diritti e giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo" (Jovene Editore)

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