Diritto alla protezione dell’ambiente, benessere della persona e godimento del suo domicilio
|
|
|
L’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, garantendo all’individuo una sfera nella quale egli può perseguire liberamente lo sviluppo ed il completamento della sua personalità, ha finito per ricomprendervi anche il diritto alla protezione dell’ambiente. Si afferma nel lontano caso Friedl che “sarebbe troppo restrittivo limitare la nozione di vita privata ad una cerchia intima nella quale ciascuno può condurre la sua vita personale come crede ed escluderne completamente il mondo esterno” (decisione Friedl/Austria, del 31 maggio 1995, in Racc., Serie A, n. 305, § 45). Si deduce, quindi, che i Giudici di Strasburgo nell’ambito del caleidoscopio dei numerosi e differenti diritti fondamentali ricompresi nell’alveo dell’art. 8 CEDU, hanno offerto tutela ad un importante ed attuale situazione giuridica: il diritto ad un ambiente che rispetti determinate condizioni di vita e di igiene. Gravi pregiudizi all’ambiente possono, infatti, menomare il benessere di una persona e privarla del godimento del suo stesso domicilio, nuocendo, così, alla sua vita privata e familiare. [...]
|
|
|
|
|
|
|
|
|