Home Libertà di pensiero, coscienza e religione Libertà religiosa individuale
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Libertà religiosa individuale
ANGELETTI-“Vivre ensamble” con il velo integrale? Religione e spazio pubblico di fronte ai giudici di Strasburgo.
Autore dell'articolo
Silvia Angeletti
Con la decisione sul caso S.A.S. v. France, resa il 1° luglio 2014, la Grande Camera della Corte di Strasburgo torna sulla questione dell’uso, nei luoghi pubblici, di un abbigliamento connotato religiosamente. La sentenza giunge a poco meno di dieci anni di distanza dalla nota decisione Leyla Sahin v. Turkey, nella quale, per la prima volta, di fronte alla richiesta di una studentessa di indossare il velo islamico nelle aule universitarie, la Corte Edu qualificava l’abbigliamento religioso come una componente del diritto alla libertà religiosa sancito all’art. 9 della Convenzione. Da allora, la giurisprudenza europea si è nutrita di una casistica numerosa al riguardo e la tendenza della Corte si è mostrata in larga parte orientata a riservare un ampio margine di discrezionalità agli stati membri nel disciplinare la questione dei simboli nei luoghi pubblici. In non poche fattispecie di limitazione all’uso di un vestiario religioso, i giudici europei hanno ammesso che vi fosse stata un’interferenza delle pubbliche autorità con la libertà di manifestazione religiosa dei ricorrenti, ravvisando tuttavia, in tale interferenza, ragioni legittime e misure proporzionali.[...]
 
L’istruzione religiosa non confessionale nella scuola pubblica e le libertà educative dei genitori: il caso Folgerø c. Norvegia
Autore dell'articolo
Silvia Angeletti
I molti studi dedicati all’argomento, nonché l’esperienza del vivere quotidiano, mostrano con evidenza come il continente europeo, da secoli luogo di sperimentazione della convivenza tra diverse culture e religioni, sia oggi attraversato da processi immigratori i quali, associati agli effetti della globalizzazione, stanno producendo un generale mutamento del tessuto sociale, dando vita a nuove forme di multicultura e multireligiosità. Le soluzioni adottate nelle società multiculturali, maturate soprattutto nei Paesi che per primi sono stati oggetto di immigrazione (Germania, Gran Bretagna, Francia), insegnano che nessun modello di integrazione ha speranze di reale successo se non è supportato anche da opportune politiche educative, volte a creare un clima di pacifica convivenza tra le giovani generazioni e a costruire una società aperta alla accoglienza, alla pluralità di vedute, di appartenenze, di convinzioni.
Inevitabilmente anche la religione, terreno privilegiato di confronto – ma anche di scontro – sul piano dei valori e dei comportamenti individuali e collettivi, è entrata con decisione nel dibattito intorno al ruolo delle politiche pubbliche in materia di educazione alla cittadinanza e al pluralismo.[...]
 
Il crocifisso nelle aule scolastiche: un simbolo prima avversato, poi accettato dalla Corte europea
Autore dell'articolo
Marco Canonico
La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 novembre 2009, pronunciata a seguito del ricorso di una madre che lamentava la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica italiana frequentata dai suoi due figli minorenni ritenendola lesiva del principio di laicità dello Stato e del diritto dei genitori di educare la prole secondo le proprie convinzioni, aveva condannato l’Italia considerando contrastante con le previsioni della Convenzione la normativa che impone l’esposizione di detto simbolo religioso.
Secondo detta pronuncia il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche va collocato nell’ambito del diritto fondamentale all’istruzione, senza che al riguardo l’art. 2 del Protocollo n. 1 distingua fra istruzione pubblica e privata, in quanto per i giudici di Strasburgo tale disposizione mira a tutelare la possibilità del pluralismo educativo, elemento essenziale per preservare la società democratica. Ne consegue che il rispetto delle convinzioni dei genitori deve realizzarsi nel quadro di un ordinamento scolastico aperto, in cui non devono assumere rilevanza l’origine sociale, le credenze religiose e l’appartenenza etnica degli allievi, in maniera che la scuola risulti luogo d’incontro di diverse religioni e culture. In simile prospettiva lo Stato deve curare che l’insegnamento sia impartito in maniera obiettiva e pluralista, mentre ogni forma di indottrinamento violerebbe la libertà educativa dei genitori.[...]
 
Processo canonico di nullità matrimoniale e diritto di difesa quale limite all’efficacia civile della sentenza ecclesiastica
Autore dell'articolo
Marco Canonico
Il Concordato stipulato nel 1929 fra Italia e Santa Sede prevedeva all’art. 34 la possibilità che il matrimonio celebrato in forma canonica conseguisse effetti civili in virtù della trascrizione nei registri di stato civile. Si stabiliva altresì che la giurisdizione in ordine alla validità di tali matrimoni canonici trascritti, cosiddetti concordatari, fosse riservata alla giurisdizione ecclesiastica e le relative sentenze potessero ottenere riconoscimento nell’ordinamento statale.
L’Accordo di Villa Madama del 1984 ribadisce simili previsioni introducendo tuttavia, ai fini dell’attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, la necessità di una sorta di giudizio di delibazione, analogo al procedimento all’epoca necessario per il riconoscimento delle sentenze straniere. Alla luce della nuova normativa pattizia, sollecitata dalle innovazioni introdotte dalla sentenza n. 18/82 della Corte Costituzionale italiana, la Corte d’Appello chiamata a valutare l’attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica è tenuta a verificare la sussistenza di una serie di requisiti, fra i quali figura il rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio nel processo canonico. L’art. 8.2, lett. b, dell’Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121, richiede infatti da parte della giurisdizione statale l’accertamento “che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano”. [...]
 
Scuola privata d’ispirazione confessionale e libertà d’insegnamento
Autore dell'articolo
Marco Canonico
In Italia è garantito a livello costituzionale il diritto di istituire scuole private, che possono avere anche una ispirazione confessionale (art. 33, terzo comma, Cost.). In quest’ultimo caso, trattandosi di organizzazioni di tendenza, a tali scuole è riconosciuta la facoltà di selezionare il proprio personale per garantirne la conformità con l’ideologia che caratterizza l’istituzione, in deroga al generale criterio che impone il divieto di discriminazioni di natura religiosa per l’accesso al lavoro. In tale ottica l’art. 10.3 dell’Accordo di Villa Madama tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121, dispone che “le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica”. Questo significa che l’assenso dell’autorità ecclesiastica costituisce presupposto indispensabile per la nomina all’insegnamento presso detto Ateneo, ed addirittura per la prosecuzione del rapporto già in corso, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 14 dicembre 1972, espressamente richiamata dal n. 6 del Protocollo addizionale all’Accordo di cui sopra.[...]
 
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A.Ruggeri, Sei tesi in tema di...

Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo” tra Corti europee e Corti nazionali
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Intervista a Luisa Cassetti e Angela Di Stasi sul loro libro "Diritti e giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo" (Jovene Editore)

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