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Vita privata e sociale
La definizione di famiglia nel diritto al rispetto della vita familiare
Autore dell'articolo
Valentina Colcelli
Il caso Keegan c. Irlanda si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, relativo alla nozione di famiglia naturale. Essendo garantito nell’art. 8 C.E.D.U. il diritto al rispetto della vita familiare e presupponendo l’esistenza di una famiglia, la Corte si è storicamente adoperata nel definire le situazioni che in tale nozione rientrano. Famiglia, così, finisce per riferirsi non solo alle relazioni esistenti nell’ambito di quella qualificata come legittima - fondata cioè sul matrimonio - ma anche alle relazioni esistenti fra i componenti il gruppo designato come famiglia naturale, o come unione di fatto. La nozione di famiglia sulla quale riposa la disposizione dell’art. 8 comprende anche, in assenza di coabitazione, il legame tra un individuo e suo figlio, legittimo o naturale. Ciò non significa, tuttavia, che dalla giurisprudenza della Corte C.E.D.U. discenda l’esistenza di un obbligo per lo Stato di attribuire alle coppie non sposate uno statuto analogo a quello delle coppie sposate; così come che si possa esigere l’instaurazione di un regime speciale per una categoria particolare di coppie non sposate.[...]
 


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Intervista a Luisa Cassetti e Angela Di Stasi sul loro libro "Diritti e giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo" (Jovene Editore)

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