Home Principi e tutela penale Principi del diritto penale I principi di legalità e di irretroattività L’ “evoluzione” del principio di retroattività della legge penale più favorevole: un nuovo diritto fondamentale
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L’ “evoluzione” del principio di retroattività della legge penale più favorevole: un nuovo diritto fondamentale
Autore dell'articolo
Daniela Falcinelli
E’ il punto di volta, epocale, di un cammino esegetico prudentemente avanzato nella ricerca di un equilibrio tra la ricognizione letterale dell’art. 7 § 1 della Cedu (Nulla poena sine lege) da un canto, e la rimeditazione sui margini di espansione concettuale del disposto, abile a dare spazio ai nuovi volti della legalità (alias garanzia) penale, dall’altro. La Corte europea dei diritti dell’uomo (http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc) torna ad occuparsi della traduzione contenutistica dell’art. 7 rimettendo sul tavolo la delicata discussione circa l’effettiva articolazione del principio in esso sancito quanto alla successione nel tempo delle leggi penali: se di caratura esclusivamente negativa, quale divieto di applicazione retroattiva sia della fattispecie incriminatrice sia della pena ad essa conseguente, o piuttosto implicante anche il riflesso immediatamente positivo del diritto di applicazione della legge sopravvenuta più favorevole. Lo fa sullo sfondo di una giurisprudenza delle Corti Europee che preannunciava una evoluzione esegetica. La formulazione letterale dell’art. 7 – ben distante dal tenore dell’art. 15 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, come anche dall’art. II – 109, comma 1, della nuova Costituzione Europea - aveva consentito, sin dalla decisione del 6 marzo 1978 nel caso X c. Repubblica federale tedesca (ricorso n° 7900/77), l’affermarsi di un orientamento dei giudici di Strasburgo attento a valorizzare la mancata “espressione” del rilievo retroattivo dell’abolitio criminis e più latamente della norma di maggior favore: «in effetti, ai sensi dell’articolo 7, una persona può essere condannata solo per un’azione che costituiva reato al “momento in cui è stata commessa”» (caso Baskaya e Okçuoglu c. Turchia, decisione dell’8 luglio 1999, ricorsi n° 23536/94-24408/94). [...]
 

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