La Corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia ancora una volta sulla limitazione del diritto di accesso alla giustizia determinata dall’insindacabilità parlamentare |
Parlamento
|
|
|
La questione sottoposta al giudizio della Corte EDU trae origine da un’intervista rilasciata il 25 marzo 2002 dal deputato (allora anche Ministro) Umberto Bossi al quotidiano Il Messaggero, nella quale viene addebitata la responsabilità morale dell’assassinio di Marco Biagi da parte delle Brigate Rosse alla C.G.I.L. e al suo segretario Sergio Cofferati. Questi ultimi reagiscono alle insinuazioni di Bossi citandolo in giudizio per diffamazione. Le dichiarazioni rese da Bossi nel corso dell’intervista vengono però ritenute dalla Camera dei deputati coperte dall’insindacabilità ai sensi dell’art.68, 1°co., Cost. Il giudice dinanzi al quale pende il giudizio (il Tribunale di Roma) decide di sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale per contestare la delibera di insindacabilità adottata dalla Camera. La Corte costituzionale, però, non risolve il conflitto nel merito, ma si pronuncia con una decisione meramente processuale: dichiara il conflitto inammissibile per vizi di forma (il giudice ricorrente non ha riprodotto in modo testuale le dichiarazioni di Bossi, sentenza n.305 del 2007). In questo modo i ricorrenti C.G.I.L. e Cofferati si vedono preclusa la possibilità di difendere in giudizio la propria posizione e decidono quindi di rivolgersi alla Corte di Strasburgo denunciando la violazione del diritto di accesso ad un giudice, compreso nel più ampio diritto ad un processo equo di cui all’art.6 § 1 CEDU.[...]
|
|
|
|
|
|