Il principio di legalità riemerge dalle ceneri della acquisizione coattiva rectius espropriazione indiretta |
|
|
La Corte Costituzionale, con la sentenza 8 ottobre 2010, n. 293, ha posto (momentaneamente) fine alle interpretazioni giurisprudenziali che si sono incessantemente susseguite in merito alla applicazione dell’art. 43 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 321 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità), il quale recava la disciplina della acquisizione coattiva del bene da parte della p.a. a seguito di illecita occupazione e ‘modificazione’ del medesimo per la realizzazione di un’opera pubblica, non consentendo al privato di ottenere la restituzione del bene, ma solo il risarcimento del danno. I giudizi di legittimità costituzionale -in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 76, 97, 113 e 117, primo comma, della Costituzione- sono stati promossi dal Tribunale amministrativo regionale della Campania con tre ordinanze di identico tenore, ove si lamenta, in primis, che l’atto acquisitivo previsto dalla disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, Cost., in quanto finalizzato a ‘sanare’ un’attività posta in essere dalla pubblica amministrazione contra jus, determinando la perdita della proprietà e rimuovendo l’illecito aquiliano. [...]
|
|
|
|
|
|