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L’applicabilità della CEDU agli atti istruttori d’indagine in materia tributaria
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Autore dell'articolo
Simone Francesco Cociani
Il 10 giugno 2003, il cittadino francese Maurice Ravon, unitamente a due Società dallo stesso controllate, presentava ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La controversia si originava a seguito delle indagini condotte dall’amministrazione fiscale francese nei confronti dei ricorrenti a motivo di una sospetta evasione nel pagamento della tassa sulle imprese e sul valore aggiunto. Gli atti istruttori relativi a tale attività d’indagine, nel corso del luglio 2000, si realizzavano anche attraverso perquisizioni nella casa di abitazione del Ravon, nonché nelle sedi delle due società, con successivo sequestro di documenti sulla base di ordinanze emesse ai sensi dell’art. L. 16 B del libro delle procedure fiscali francese. Ritenendo che nel corso delle indagini fossero state commesse delle irregolarità, i ricorrenti avviavano procedimenti presso il Tribunal de Grande Instance di Parigi e di Marsiglia, per l’annullamento delle relative operazioni. I rispettivi giudizi si concludevano con il rigetto delle domande proposte per irricevibilità, in quanto i collegi ritenevano che, ad operazioni istruttorie ormai concluse, l’unico organo competente a giudicare fosse la Corte di Cassazione. Anche quest’ultima, investita della questione, negava ragione ai ricorrenti sostenendo che la propria competenza fosse limitata ad un sindacato sulla sola legittimità delle ordinanze autorizzatorie delle ispezioni e che eventuali irregolarità negli atti compiuti nel corso di queste potevano essere censurate solo: a) in pendenza delle operazioni medesime, ricorrendo al giudice che le aveva autorizzate, ciò nonostante il fatto che i funzionari esecutori degli atti di indagine non fossero tenuti ad informare i soggetti passivi dell’esistenza degli accennati rimedi; b) ad operazioni concluse e sfociate in procedimenti di accertamento, avanti all’Autorità tenuta a conoscere delle doglianze sull’eventuale azione intrapresa sulla base dei risultati dell’accertamento medesimo.[...]
 

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