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Divieto di tortura
ALLEGRUCCI-Il reato che non c’è: riflessioni a margine del caso Cestaro
Autore dell'articolo
Camilla Allegrucci

1. La decisione Cestaro c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 aprile 2015 - decisione con cui la Corte ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale, in relazione ai fatti avvenuti alla scuola Diaz-Pertini durante il G8 di Genova - ha ricevuto una notevole eco, riportando all’attenzione generale la problematica assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico. Sebbene l’arrêt della Corte di Strasburgo non sia certo una sorpresa, essendo ampiamente in linea con i precedenti della stessa CEDU nonché con quanto già statuito a livello interno dalla Corte d’Appello di Genova e dalla Corte di Cassazione (le cui sentenze vengono ripetutamente citate in motivazione), esso presenta comunque profili di interesse, in particolar modo nella parte relativa al volet procedurale dell’art. 3. In proposito infatti la Corte si pronuncia nettamente nel senso di ritenere che - se non si è avuta adeguata punizione di chi ha commesso atti definibili come “tortura” - la responsabilità non vada ricercata nell’apparato giudiziario, bensì nelle carenze della legislazione italiana. [...]

 
L’obbligo di non-refoulement nella giurisprudenza di Strasburgo dopo la rivoluzione tunisina: considerazioni sul caso Al Hanchi
Autore dell'articolo
Daniela Vitiello

Il 15 novembre 2011 la Quarta Sezione della Corte EDU ha reso all’unanimità una discussa sentenza in tema di espulsione degli stranieri. Si tratta della pronuncia nel caso Al Hanchi c. Bosnia Erzegovina, in cui la Corte ha statuito che la deportazione verso il Paese di origine del ricorrente, un mujaheddin di nazionalità tunisina, non lo avrebbe esposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, in ragione dei progressi realizzati dal processo di transizione democratica in corso in Tunisia dopo la c.d. “primavera araba”.

 

La vicenda del ricorrente, il sig. Ammar Al Hanchi, prende le mosse durante la guerra nei Balcani, quando questi, come molti altri mujaheddin provenienti dall’Africa settentrionale e dal Vicino Oriente, si era recato in Bosnia per lottare al fianco dei "fratelli musulmani" contro "l’aggressore serbo" (par. 8).[...]

 
Espulsione di stranieri, assicurazioni diplomatiche e obbligo di non-refoulement: riflessioni a margine del Caso Trabelsi
Autore dell'articolo
Daniela Vitiello
Il 13 aprile 2010 la II Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul Caso Trabelsi c. Italia, nel quale veniva sollevata la questione della conformità agli obblighi derivanti dalla CEDU di una misura di espulsione verso il paese di origine emessa dal Governo italiano, ai sensi della normativa di conversione del decreto Pisanu (art. 3 della legge 155/2005). Il provvedimento colpiva un cittadino tunisino, già detenuto in Italia in base all’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 270 bis del codice penale italiano) e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La controversia ebbe origine nel 2003, quando Mourad Trabelsi, cittadino tunisino regolarmente residente in Italia con la famiglia dal 1986, venne arrestato e posto in regime di detenzione provvisoria con l’accusa di appartenere a un gruppo fondamentalista islamico e di favorire l’immigrazione clandestina.[...]
 
Dottrina del margine di apprezzamento e principio di proporzionalità nella lotta al terrorismo internazionale: riflessioni a margine del Caso Belmarsh
Autore dell'articolo
Daniela Vitiello
Il 19 febbraio 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo in formazione di Grande Camera, ha reso un’importante sentenza in relazione al caso A e altri c. Regno Unito. In tale caso veniva sollevata la delicata questione della proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito nella lotta al terrorismo internazionale rispetto agli obblighi ad esso derivanti dalla CEDU, misure contenute nella parte IV dell’Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 (ATCSA).

La vicenda prese le mosse nel carcere londinese di Belmarsh tra il dicembre 2001 e l’ottobre 2003, quando diciassette individui stranieri, sospettati di legami con il terrorismo internazionale, vennero sottoposti al regime detentivo previsto dalla parte IV dell’ATCSA. In base a siffatto schema detentivo, il Ministro degli Interni, in ragione di informazioni provenienti dai servizi di intelligence, poteva azionare una procedura di certificazione di “sospetto di terrorismo internazionale” a carico di cittadini stranieri e ordinare la detenzione stragiudiziale degli stessi, senza formalizzazione delle accuse in vista di un regolare processo, nel caso in cui un ordine di deportazione nei loro confronti si rendesse ineseguibile in base al principio di non-refoulement. [...]
 
Onere della prova e rischio di non persuasione nell’applicazione del principio di cui all’art. 3 della CEDU in relazione ai provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri
Autori dell'articolo
Pietro Cuomo
Mitchell Broner Squire
“Noi dovremmo essere capaci di rifiutarci di vivere se il prezzo del nostro vivere fosse la tortura di esseri senzienti”. Mohandas Karamchand Gandhi.

Di recente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata chiamata più volte a statuire circa il configurarsi di una violazione del divieto di tortura, di cui all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in relazione a provvedimenti di espulsione coatta emessi da Stati membri verso Stati ove sia verosimile che i soggetti espulsi siano sottoposti a trattamenti incompatibili col principio del medesimo art. 3. Fra le tante, si pone qui a commento il pronunciamento Saadi vs. Italia che, sebbene non sia il più recente, è di certo fra i più significativi. Il 9 ottobre 2002, il Sig. Saadi venne arrestato con l’accusa di terrorismo internazionale e rinviato a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Milano. Il 9 maggio 2005, la stessa Corte, dopo aver mutato il capo d’imputazione, lo condannava alla pena di reclusione per quattro anni e sei mesi, oltre in via accessoria all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per aver commesso i reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e ricettazione. La Corte stabiliva, inoltre, che il Sig. Saadi, dopo aver scontato la pena, avrebbe dovuto essere espulso dal territorio italiano e rimpatriato nel suo Paese d’origine, la Tunisia. Due giorni dopo, l’11 maggio 2005, il Sig. Saadi veniva condannato dal tribunale militare di Tunisi per il reato di terrorismo internazionale e condannato a vent’anni di reclusione, oltre alla privazione dei diritti civili e alla sottomissione ad un “controllo amministrativo” per cinque anni. In applicazione della sentenza della Corte d’Assise milanese, il Saadi è stato oggetto l’8 agosto 2006 di un provvedimento di espulsione del Ministero degli Interni italiano, in applicazione del Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144 (“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”), con ordine di rimpatrio verso la Tunisia.[...]
 


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A.Ruggeri, Sei tesi in tema di...

Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo” tra Corti europee e Corti nazionali
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Intervista a Luisa Cassetti e Angela Di Stasi sul loro libro "Diritti e giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo" (Jovene Editore)

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