Lo straniero e la CEDU
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L’analisi della giurisprudenza della Corte EDU permette di evidenziare l’attenzione e la sensibilità dei giudici di Strasburgo in tema di divieto di espulsione verso paesi in cui si pratica la tortura o si infliggono pene o trattamenti umani e degradanti (art. 3 CEDU), di diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU), di garanzia della tutela giurisdizionale dello straniero sottoposto a trattenimento in vista dell’espulsione (art. 5 CEDU), ed il continuo sforzo del giudice europeo alla ricerca del difficile bilanciamento tra gli opposti interessi in gioco, nel tentativo di ricondurre le restrizioni dei diritti fondamentali degli stranieri nella sfera della necessità, in una “società democratica”, di rispondere ad un “bisogno sociale imperioso”. Si è altresì tenuto conto della giurisprudenza relativa alla condizione dello straniero stabilmente soggiornante nel territorio, con riferimento alla protezione di diritti fondamentali - diritto alla vita privata, all’abitazione, allo “stile di vita” (art. 8), all’identità culturale (art. 9) – considerati in alcuni “luoghi” significativi per la vita della persona (famiglia, lavoro, scuola). Nell’ambito dei contributi dei ricercatori afferenti al settore del diritto pubblico comparato ed a quello di diritto pubblico l’indagine avrà ad oggetto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che consente di evidenziare i seguenti profili:
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