Equo processo - Misure riparatorie specifiche L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=category&id=36&layout=blog&Itemid=78&lang=it Mon, 29 Aug 2016 15:36:09 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it Violazione delle garanzie di difesa tutelate dalla Convenzione europea e obblighi di riparazione gravanti sullo Stato autore dell’illecito https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aviolazione-delle-garanzie-di-difesa-tutelate-dalla-convenzione-europea-e-obblighi-di-riparazione-gravanti-sullo-stato-autore-dellillecito&catid=36%3Aequo-processo-misure-riparatorie-specifiche&Itemid=78&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aviolazione-delle-garanzie-di-difesa-tutelate-dalla-convenzione-europea-e-obblighi-di-riparazione-gravanti-sullo-stato-autore-dellillecito&catid=36%3Aequo-processo-misure-riparatorie-specifiche&Itemid=78&lang=it
Autore dell'articolo
Annalisa Giansanti
Il 1° marzo 2006, la Corte europea di Strasburgo, riunita nella Grande Camera, si è pronunciata sul caso Sejdovic c. Italia, confermando quanto già statuito il 10 novembre 2004 dalla prima sezione della Corte in ordine alla violazione da parte dell’Italia dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani. Il caso in esame prende le mosse da un omicidio commesso nel campo nomadi di Roma l’8 settembre 1992. Inchieste di polizia individuarono nella persona di Ismet Sejdovic il presunto autore dell’illecito. Il successivo 15 ottobre, le autorità italiane ordinarono la carcerazione preventiva dell’indagato e, nell’impossibilità di reperirlo, ne dichiararono la latitanza. Nel procedimento davanti alla Corte d’assise di Roma, l’imputato fu difeso da un procuratore nominato d’ufficio ed infine condannato alla pena di ventuno anni e otto mesi di reclusione. Il 22 gennaio 1997, la sentenza di condanna a carico di Sejdovic assunse autorità di cosa giudicata. Il 22 settembre 1999, il condannato fu arrestato ad Amburgo in esecuzione di un mandato di arresto spiccato dalla Procura di Roma e ne fu immediatamente richiesta l’estradizione in Italia, con la precisazione che, una volta estradato, l’interessato avrebbe potuto chiedere la riapertura dei termini per impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’assise di Roma, ai sensi dell’art. 175 c.p.p. Tuttavia, ai fini della citata disposizione, il riesame non operava automaticamente, ma era subordinato alla prova che l’imputato non avesse avuto effettiva conoscenza del giudizio pendente a suo carico o non vi si fosse sottratto volontariamente. Pertanto, la domanda di estradizione fu respinta dalle autorità tedesche a causa dell’inesistenza nell’ordinamento giuridico italiano di meccanismi in grado di garantire all’interessato, con sufficiente margine di certezza, la riapertura del procedimento. Nel frattempo, il 22 novembre 1999 Sejdovic era stato rimesso in libertà. [...]
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rosella@econet.it (Administrator) Equo processo - Misure riparatorie specifiche Mon, 15 Mar 2010 10:25:02 +0000