Libertà di espressione, tra inoffensività e sproporzionalità della sanzione penale |
Il principio di offensività
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Un giornalista turco era stato condannato in sede penale per aver tenuto dei discorsi “di odio” in occasione di una cerimonia religiosa organizzata dal quotidiano di cui era proprietario e in una brochure distribuita ai partecipanti. Il ricorrente aveva presentato un terremoto accaduto nel 1999 come una sanzione divina sia per le pressioni sulla religione esercitate in Turchia dai militari, sia per l’ingratitudine le popolo verso Dio e per il suo atteggiamento peccaminoso. La Corte europea, chiamata a pronunciarsi sulla presunta violazione dell’art. 10 Cedu (Libertà di espressione), si richiama innanzitutto ai consolidati principi giurisprudenziali predicati in materia, ribadendo che la libertà d’espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, «una delle condizioni di progresso e di sviluppo di ciascuno» (http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc).[...]
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