FALCINELLI-La stabilità della norma scritta, la temporaneità della iuris dictio: statica e dinamica del “delitto” e del “castigo” |
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Sommario: 1. “Scrivere” la norma penale, “leggere” la norma penale: due azioni a confronto; 2. Premessa sulla teoria del parametro convenzionale interposto, ex art. 7 CEDU; 3. Focus sugli argomenti della Corte: la ragionevole eterogeneità tra norma scritta ed interpretazione giurisprudenziale.
1. Molteplici e discordanti, sincroniche e diacroniche, le correnti interpretative che fanno il quadro “vivente” delle norme penali reclamano da tempo la ri-definizione di un equilibrio tra il momento della produzione legislativa e quello della applicazione giurisprudenziale, che segna l’esistenza giuridica della disposizione “dichiarandone” un certo significato normativo. Con l’espressione diritto vivente si intende infatti il diritto interpretato e applicato dai giudici, il diritto che “vive” in una interpretazione giurisprudenziale consolidata o costante, insomma il diritto che la giurisprudenza determina e quindi in un certo senso stabilizza. Meglio ancora: è il diritto “effettivo” in quanto accertato dall’ordinamento attraverso la mediazione giudiziale dell’interprete.[...]
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