La definizione di famiglia nel diritto al rispetto della vita familiare
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Il caso Keegan c. Irlanda si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, relativo alla nozione di famiglia naturale. Essendo garantito nell’art. 8 C.E.D.U. il diritto al rispetto della vita familiare e presupponendo l’esistenza di una famiglia, la Corte si è storicamente adoperata nel definire le situazioni che in tale nozione rientrano. Famiglia, così, finisce per riferirsi non solo alle relazioni esistenti nell’ambito di quella qualificata come legittima - fondata cioè sul matrimonio - ma anche alle relazioni esistenti fra i componenti il gruppo designato come famiglia naturale, o come unione di fatto. La nozione di famiglia sulla quale riposa la disposizione dell’art. 8 comprende anche, in assenza di coabitazione, il legame tra un individuo e suo figlio, legittimo o naturale. Ciò non significa, tuttavia, che dalla giurisprudenza della Corte C.E.D.U. discenda l’esistenza di un obbligo per lo Stato di attribuire alle coppie non sposate uno statuto analogo a quello delle coppie sposate; così come che si possa esigere l’instaurazione di un regime speciale per una categoria particolare di coppie non sposate.[...]
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