Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=section&id=7&Itemid=55&lang=it Mon, 29 Aug 2016 15:26:10 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it ALLEGRUCCI-Quel pasticciaccio brutto di via Guerzoni: la Corte Europea condanna l’Italia per il sequestro dell’imam Abu Omar https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Aallegrucci-quel-pasticciaccio-brutto-di-via-guerzoni-la-corte-europea-condanna-litalia-per-il-sequestro-dellimam-abu-omar&catid=37%3Asegreto-di-stato&Itemid=79&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=177%3Aallegrucci-quel-pasticciaccio-brutto-di-via-guerzoni-la-corte-europea-condanna-litalia-per-il-sequestro-dellimam-abu-omar&catid=37%3Asegreto-di-stato&Itemid=79&lang=it
Autore dell'articolo
Camilla Allegrucci

Abstract

13 years after the abduction of Osama Mustafa Nasr (Abu Omar) in Milan by CIA operatives, the European Court of Human Rights rules that Italy violated the prohibition of torture and inhuman and degrading treatment, the prohibition of arbitrary detention, the right to private and family life and the right to access to court, and orders the respondent government to pay damages in compensation to both Abu Omar and his wife, Nabila Ghali. In doing so, the Court deals with the sensitive matter of State secret, ruling that the Italian government invocation of the above mentioned privilege was meant to prevent the conviction of five SISMI (the Italian military secret service) operatives; yet it avoids taking a stance on the broader issue of the consistency of State secret with the European Convention of Human Rights. This article attempts to summarize the long legal procedure that followed the extraordinary rendition of Abu Omar, and to question whether the ECHR judgement has answered some of the issues raised by the Italian Supreme Court. [...]

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rosella@econet.it (Administrator) Segreto di Stato Sun, 12 Jun 2016 23:00:00 +0000
ALLEGRUCCI-Il reato che non c’è: riflessioni a margine del caso Cestaro https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aallegrucci-il-reato-che-non-ce-riflessioni-a-margine-del-caso-cestaro-&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=172%3Aallegrucci-il-reato-che-non-ce-riflessioni-a-margine-del-caso-cestaro-&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it
Autore dell'articolo
Camilla Allegrucci

1. La decisione Cestaro c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 7 aprile 2015 - decisione con cui la Corte ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 della Convenzione, sia sotto il profilo sostanziale che sotto quello procedurale, in relazione ai fatti avvenuti alla scuola Diaz-Pertini durante il G8 di Genova - ha ricevuto una notevole eco, riportando all’attenzione generale la problematica assenza del reato di tortura nel nostro ordinamento giuridico. Sebbene l’arrêt della Corte di Strasburgo non sia certo una sorpresa, essendo ampiamente in linea con i precedenti della stessa CEDU nonché con quanto già statuito a livello interno dalla Corte d’Appello di Genova e dalla Corte di Cassazione (le cui sentenze vengono ripetutamente citate in motivazione), esso presenta comunque profili di interesse, in particolar modo nella parte relativa al volet procedurale dell’art. 3. In proposito infatti la Corte si pronuncia nettamente nel senso di ritenere che - se non si è avuta adeguata punizione di chi ha commesso atti definibili come “tortura” - la responsabilità non vada ricercata nell’apparato giudiziario, bensì nelle carenze della legislazione italiana. [...]

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rosella@econet.it (Administrator) Divieto di tortura Tue, 27 Oct 2015 09:04:56 +0000
VEZZANI-THE EU ACCESSION TO THE ECHR https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=148%3Avezzani-the-eu-accession-to-the-echr&catid=38%3Arapporti-con-il-diritto-comunitario&Itemid=80&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=148%3Avezzani-the-eu-accession-to-the-echr&catid=38%3Arapporti-con-il-diritto-comunitario&Itemid=80&lang=it
Autore dell'articolo
Simone Vezzani

According to Article 6(2) TEU, as amended by the Treaty of Lisbon, “The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”. Said Article has introduced the necessary legal basis for the EU accession to the ECHR, which was previously found lacking by the Court of Justice (ECJ, Opinion 2/94 [1996] ECR I-1759). From the point of view of the ECHR system, the accession to the Convention of a non-state entity like the EU has been made possible thanks to the entry into force (June 2010)  of Protocol XIV, amending Article 59(2) ECHR.

The EU accession to the ECHR will mark an important step in filling the gap of accountability for HR violations by public authorities in Europe. It is true that the protection of human rights in the EU legal order has significantly improved, especially after the Lisbon Treaty has given the EU Charter of Fundamental Rights the same legal value as the Treaties. However, no independent external control still exists over the acts, measures or omissions of the European Union. Moreover, the EU accession will likely contribute towards consolidating common ‘constitutional’ values in the European legal space, by strengthening the connection between the two courts in Strasbourg and Luxembourg.[...]

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rosella@econet.it (Administrator) Rapporti con il diritto comunitario Mon, 17 Dec 2012 17:40:00 +0000
L’obbligo di non-refoulement nella giurisprudenza di Strasburgo dopo la rivoluzione tunisina: considerazioni sul caso Al Hanchi https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Alobbligo-di-non-refoulement-nella-giurisprudenza-di-strasburgo-dopo-la-rivoluzione-tunisina-considerazioni-sul-caso-al-hanchi&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Alobbligo-di-non-refoulement-nella-giurisprudenza-di-strasburgo-dopo-la-rivoluzione-tunisina-considerazioni-sul-caso-al-hanchi&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it
Autore dell'articolo
Daniela Vitiello

Il 15 novembre 2011 la Quarta Sezione della Corte EDU ha reso all’unanimità una discussa sentenza in tema di espulsione degli stranieri. Si tratta della pronuncia nel caso Al Hanchi c. Bosnia Erzegovina, in cui la Corte ha statuito che la deportazione verso il Paese di origine del ricorrente, un mujaheddin di nazionalità tunisina, non lo avrebbe esposto al rischio di subire trattamenti inumani e degradanti, in ragione dei progressi realizzati dal processo di transizione democratica in corso in Tunisia dopo la c.d. “primavera araba”.

 

La vicenda del ricorrente, il sig. Ammar Al Hanchi, prende le mosse durante la guerra nei Balcani, quando questi, come molti altri mujaheddin provenienti dall’Africa settentrionale e dal Vicino Oriente, si era recato in Bosnia per lottare al fianco dei "fratelli musulmani" contro "l’aggressore serbo" (par. 8).[...]

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rosella@econet.it (Administrator) Divieto di tortura Wed, 15 Feb 2012 23:00:00 +0000
Extraordinary renditions: il mancato bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti fondamentali e il segreto di Stato. Riflessioni a margine del caso Abu Omar https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3Aextraordinary-renditions-il-mancato-bilanciamento-tra-le-esigenze-di-tutela-dei-diritti-fondamentali-e-il-segreto-di-stato-riflessioni-a-margine-del-caso-abu-omar&catid=37%3Asegreto-di-stato&Itemid=79&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=130%3Aextraordinary-renditions-il-mancato-bilanciamento-tra-le-esigenze-di-tutela-dei-diritti-fondamentali-e-il-segreto-di-stato-riflessioni-a-margine-del-caso-abu-omar&catid=37%3Asegreto-di-stato&Itemid=79&lang=it
Autore dell'articolo
Antonio Panetta
Con sentenza del 4 novembre 2009, la cui motivazione è stata depositata il 1° febbraio 2010, il Tribunale di Milano ha statuito in merito alle responsabilità penali per il rapimento di Abu Omar. Il processo svoltosi in primo grado di fronte ad un giudice in composizione monocratica, è stato intervallato da una pronuncia della Corte costituzionale in merito alla legittimità del segreto di stato apposto dal Governo italiano sulle risultanze probatorie emerse nel corso delle indagini; e si è concluso con il riconoscimento della colpevolezza, a vario titolo, di ventitré imputati statunitensi per sequestro di persona aggravato. Ognuno dei condannati rivestiva al momento del fatto una carica ufficiale trattandosi di agenti della CIA, funzionari consolari e di un colonnello dell’aviazione civile. Venivano condannati per favoreggiamento anche due imputati italiani, colpevoli di aver tentato di depistare le indagini. Era invece dichiarata improcedibile l’azione penale nei confronti del responsabile della CIA in Italia e di due segretari dell’Ambasciata degli Stati Uniti poiché riconosciuti beneficiari di immunità diplomatica. Medesima sorte subiva l’azione penale esercitata nei confronti degli imputati italiani componenti del SISMI, in ragione del segreto di Stato opposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Segreto di Stato Tue, 31 May 2011 08:20:06 +0000
Espulsione di stranieri, assicurazioni diplomatiche e obbligo di non-refoulement: riflessioni a margine del Caso Trabelsi https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=114%3Aespulsione-di-stranieri-assicurazioni-diplomatiche-e-obbligo-di-non-refoulement-riflessioni-a-margine-del-caso-trabelsi&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=114%3Aespulsione-di-stranieri-assicurazioni-diplomatiche-e-obbligo-di-non-refoulement-riflessioni-a-margine-del-caso-trabelsi&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it
Autore dell'articolo
Daniela Vitiello
Il 13 aprile 2010 la II Sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul Caso Trabelsi c. Italia, nel quale veniva sollevata la questione della conformità agli obblighi derivanti dalla CEDU di una misura di espulsione verso il paese di origine emessa dal Governo italiano, ai sensi della normativa di conversione del decreto Pisanu (art. 3 della legge 155/2005). Il provvedimento colpiva un cittadino tunisino, già detenuto in Italia in base all’accusa di associazione con finalità di terrorismo internazionale (art. 270 bis del codice penale italiano) e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

La controversia ebbe origine nel 2003, quando Mourad Trabelsi, cittadino tunisino regolarmente residente in Italia con la famiglia dal 1986, venne arrestato e posto in regime di detenzione provvisoria con l’accusa di appartenere a un gruppo fondamentalista islamico e di favorire l’immigrazione clandestina.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Divieto di tortura Thu, 04 Nov 2010 09:05:40 +0000
Dottrina del margine di apprezzamento e principio di proporzionalità nella lotta al terrorismo internazionale: riflessioni a margine del Caso Belmarsh https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Adottrina-del-margine-di-apprezzamento-e-principio-di-proporzionalita-nella-lotta-al-terrorismo-internazionale-riflessioni-a-margine-del-caso-belmarsh&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=113%3Adottrina-del-margine-di-apprezzamento-e-principio-di-proporzionalita-nella-lotta-al-terrorismo-internazionale-riflessioni-a-margine-del-caso-belmarsh&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it
Autore dell'articolo
Daniela Vitiello
Il 19 febbraio 2009 la Corte europea dei diritti dell’uomo in formazione di Grande Camera, ha reso un’importante sentenza in relazione al caso A e altri c. Regno Unito. In tale caso veniva sollevata la delicata questione della proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito nella lotta al terrorismo internazionale rispetto agli obblighi ad esso derivanti dalla CEDU, misure contenute nella parte IV dell’Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001 (ATCSA).

La vicenda prese le mosse nel carcere londinese di Belmarsh tra il dicembre 2001 e l’ottobre 2003, quando diciassette individui stranieri, sospettati di legami con il terrorismo internazionale, vennero sottoposti al regime detentivo previsto dalla parte IV dell’ATCSA. In base a siffatto schema detentivo, il Ministro degli Interni, in ragione di informazioni provenienti dai servizi di intelligence, poteva azionare una procedura di certificazione di “sospetto di terrorismo internazionale” a carico di cittadini stranieri e ordinare la detenzione stragiudiziale degli stessi, senza formalizzazione delle accuse in vista di un regolare processo, nel caso in cui un ordine di deportazione nei loro confronti si rendesse ineseguibile in base al principio di non-refoulement. [...]
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rosella@econet.it (Administrator) Divieto di tortura Thu, 04 Nov 2010 08:37:40 +0000
Onere della prova e rischio di non persuasione nell’applicazione del principio di cui all’art. 3 della CEDU in relazione ai provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Aonere-della-prova-e-rischio-di-non-persuasione-nellapplicazione-del-principio-di-cui-allart-3-della-cedu-in-relazione-ai-provvedimenti-di-espulsione-di-cittadini-stranieri&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=99%3Aonere-della-prova-e-rischio-di-non-persuasione-nellapplicazione-del-principio-di-cui-allart-3-della-cedu-in-relazione-ai-provvedimenti-di-espulsione-di-cittadini-stranieri&catid=35%3Adivieto-di-tortura&Itemid=77&lang=it
Autori dell'articolo
Pietro Cuomo
Mitchell Broner Squire
“Noi dovremmo essere capaci di rifiutarci di vivere se il prezzo del nostro vivere fosse la tortura di esseri senzienti”. Mohandas Karamchand Gandhi.

Di recente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata chiamata più volte a statuire circa il configurarsi di una violazione del divieto di tortura, di cui all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in relazione a provvedimenti di espulsione coatta emessi da Stati membri verso Stati ove sia verosimile che i soggetti espulsi siano sottoposti a trattamenti incompatibili col principio del medesimo art. 3. Fra le tante, si pone qui a commento il pronunciamento Saadi vs. Italia che, sebbene non sia il più recente, è di certo fra i più significativi. Il 9 ottobre 2002, il Sig. Saadi venne arrestato con l’accusa di terrorismo internazionale e rinviato a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Milano. Il 9 maggio 2005, la stessa Corte, dopo aver mutato il capo d’imputazione, lo condannava alla pena di reclusione per quattro anni e sei mesi, oltre in via accessoria all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per aver commesso i reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e ricettazione. La Corte stabiliva, inoltre, che il Sig. Saadi, dopo aver scontato la pena, avrebbe dovuto essere espulso dal territorio italiano e rimpatriato nel suo Paese d’origine, la Tunisia. Due giorni dopo, l’11 maggio 2005, il Sig. Saadi veniva condannato dal tribunale militare di Tunisi per il reato di terrorismo internazionale e condannato a vent’anni di reclusione, oltre alla privazione dei diritti civili e alla sottomissione ad un “controllo amministrativo” per cinque anni. In applicazione della sentenza della Corte d’Assise milanese, il Saadi è stato oggetto l’8 agosto 2006 di un provvedimento di espulsione del Ministero degli Interni italiano, in applicazione del Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144 (“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”), con ordine di rimpatrio verso la Tunisia.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Divieto di tortura Thu, 01 Apr 2010 07:29:17 +0000
Violazione delle garanzie di difesa tutelate dalla Convenzione europea e obblighi di riparazione gravanti sullo Stato autore dell’illecito https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aviolazione-delle-garanzie-di-difesa-tutelate-dalla-convenzione-europea-e-obblighi-di-riparazione-gravanti-sullo-stato-autore-dellillecito&catid=36%3Aequo-processo-misure-riparatorie-specifiche&Itemid=78&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=71%3Aviolazione-delle-garanzie-di-difesa-tutelate-dalla-convenzione-europea-e-obblighi-di-riparazione-gravanti-sullo-stato-autore-dellillecito&catid=36%3Aequo-processo-misure-riparatorie-specifiche&Itemid=78&lang=it
Autore dell'articolo
Annalisa Giansanti
Il 1° marzo 2006, la Corte europea di Strasburgo, riunita nella Grande Camera, si è pronunciata sul caso Sejdovic c. Italia, confermando quanto già statuito il 10 novembre 2004 dalla prima sezione della Corte in ordine alla violazione da parte dell’Italia dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti umani. Il caso in esame prende le mosse da un omicidio commesso nel campo nomadi di Roma l’8 settembre 1992. Inchieste di polizia individuarono nella persona di Ismet Sejdovic il presunto autore dell’illecito. Il successivo 15 ottobre, le autorità italiane ordinarono la carcerazione preventiva dell’indagato e, nell’impossibilità di reperirlo, ne dichiararono la latitanza. Nel procedimento davanti alla Corte d’assise di Roma, l’imputato fu difeso da un procuratore nominato d’ufficio ed infine condannato alla pena di ventuno anni e otto mesi di reclusione. Il 22 gennaio 1997, la sentenza di condanna a carico di Sejdovic assunse autorità di cosa giudicata. Il 22 settembre 1999, il condannato fu arrestato ad Amburgo in esecuzione di un mandato di arresto spiccato dalla Procura di Roma e ne fu immediatamente richiesta l’estradizione in Italia, con la precisazione che, una volta estradato, l’interessato avrebbe potuto chiedere la riapertura dei termini per impugnare la sentenza emessa dalla Corte d’assise di Roma, ai sensi dell’art. 175 c.p.p. Tuttavia, ai fini della citata disposizione, il riesame non operava automaticamente, ma era subordinato alla prova che l’imputato non avesse avuto effettiva conoscenza del giudizio pendente a suo carico o non vi si fosse sottratto volontariamente. Pertanto, la domanda di estradizione fu respinta dalle autorità tedesche a causa dell’inesistenza nell’ordinamento giuridico italiano di meccanismi in grado di garantire all’interessato, con sufficiente margine di certezza, la riapertura del procedimento. Nel frattempo, il 22 novembre 1999 Sejdovic era stato rimesso in libertà. [...]
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rosella@econet.it (Administrator) Equo processo - Misure riparatorie specifiche Mon, 15 Mar 2010 10:25:02 +0000