Home Enforcement delle decisioni della Corte di Strasburgo Divieto di Tortura Onere della prova e rischio di non persuasione nell’applicazione del principio di cui all’art. 3 della CEDU in relazione ai provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri
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Onere della prova e rischio di non persuasione nell’applicazione del principio di cui all’art. 3 della CEDU in relazione ai provvedimenti di espulsione di cittadini stranieri
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Autori dell'articolo
Pietro Cuomo
Mitchell Broner Squire
“Noi dovremmo essere capaci di rifiutarci di vivere se il prezzo del nostro vivere fosse la tortura di esseri senzienti”. Mohandas Karamchand Gandhi.

Di recente, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è stata chiamata più volte a statuire circa il configurarsi di una violazione del divieto di tortura, di cui all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in relazione a provvedimenti di espulsione coatta emessi da Stati membri verso Stati ove sia verosimile che i soggetti espulsi siano sottoposti a trattamenti incompatibili col principio del medesimo art. 3. Fra le tante, si pone qui a commento il pronunciamento Saadi vs. Italia che, sebbene non sia il più recente, è di certo fra i più significativi. Il 9 ottobre 2002, il Sig. Saadi venne arrestato con l’accusa di terrorismo internazionale e rinviato a giudizio davanti alla Corte d’Assise di Milano. Il 9 maggio 2005, la stessa Corte, dopo aver mutato il capo d’imputazione, lo condannava alla pena di reclusione per quattro anni e sei mesi, oltre in via accessoria all’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, per aver commesso i reati di associazione per delinquere, falso in atto pubblico e ricettazione. La Corte stabiliva, inoltre, che il Sig. Saadi, dopo aver scontato la pena, avrebbe dovuto essere espulso dal territorio italiano e rimpatriato nel suo Paese d’origine, la Tunisia. Due giorni dopo, l’11 maggio 2005, il Sig. Saadi veniva condannato dal tribunale militare di Tunisi per il reato di terrorismo internazionale e condannato a vent’anni di reclusione, oltre alla privazione dei diritti civili e alla sottomissione ad un “controllo amministrativo” per cinque anni. In applicazione della sentenza della Corte d’Assise milanese, il Saadi è stato oggetto l’8 agosto 2006 di un provvedimento di espulsione del Ministero degli Interni italiano, in applicazione del Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144 (“Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale”), con ordine di rimpatrio verso la Tunisia.[...]
 

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