Autore: Rosella Alunni

NULLO L. – De Giorgi c. Italia: Strasburgo condanna ancora una volta l’Italia per la mancata protezione delle vittime di violenza domestica

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, has recognized a violation of art. 3 C.e.d.u., both from a substantive and procedural point of view, as the Italian State has not carried out adequately in-depth investigations into the facts of abuse in the family complained of by the applicant. […]

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza De Giorgi c. Italia, ha riconosciuto una violazione dell’art. 3 C.e.d.u., sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, in quanto lo Stato italiano non ha svolto indagini adeguatamente approfondite circa i fatti di maltrattamenti in famiglia, violenza e minaccia lamentati dalla ricorrente.
Prima di ripercorrere gli snodi motivazionali della sentenza pare opportuno effettuare una breve ricostruzione del caso concreto. La ricorrente ha fatto ricorso a Strasburgo lamentando una mancata protezione da parte delle autorità nazionali per eventi di violenza domestica commessi da parte del suo coniuge

PELLI L. – L’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per aver fatto prescrivere condotte di violenza domestica e di genere avendo svolto tardivamente le indagini

Abstract

The ECHR has again condemned Italy regarding the violation of the positive obligations deriving from art. 3 (in its substantive and procedural profile) of the Convention in cases of domestic and gender-based violence, for not having the Italian authorities carried out timely and effective criminal proceedings, thus dropping most of the crimes reported. In particular, under the substantive profile of art. 3 C.e.d.u. the authorities did not react immediately to the accusations of domestic violence, carried out an adequate risk assessment related to the context and the extent of the danger, nor did they take all appropriate and proportionate measures to the level of risk identified, from a preventive perspective. As for the procedural profile, the Court held that the Italian authorities acted in the absence of diligence and timeliness, thus allowing crimes linked to a context of domestic violence to get barred by the statute of limitations.[…]

L’Italia è stata nuovamente oggetto di condanna da parte della Corte EDU in un caso concernente violenza domestica e di genere. Tale pronuncia di condanna fa, dunque, da eco ai recenti casi in cui il nostro Paese è stato condannato per analoghe motivazioni, quali Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, Landi c. Italia del 7 aprile 2022 e De Giorgi c. Italia 16 giugno 2022.
In particolare, la condanna si basa sul fatto che le indagini sono state condotte dalle autorità italiane tardivamente, nonostante le numerose denunce e sollecitazioni da parte della vittima, e in modo tale da far prescrivere la maggior parte delle condotte denunciate.
I fatti di causa possono così essere sinteticamente riassunti. In data 19 gennaio 2007, la ricorrente ed il marito si erano recati presso un legale al fine di discutere della propria separazione. In tale contesto, il marito, entrato in forte agitazione, cercava di aggredire la moglie con un coltello ed attingeva l’avvocato il quale era intervenuto per difendere la donna.
Lo stesso giorno, la ricorrente presentava prontamente denuncia presso la stazione dei carabinieri i quali provvedevano a trasmetterla il giorno successivo al p.m., unitamente all’allegato referto medico del legale ferito. […]

PELLI L. – La Corte EDU torna a condannare l’Italia per mancate indagini effettive in un caso di violenza domestica e di genere

Abstract

The European Court of Human Rights has once again condemned Italy for failing to carry out an effective investigation, with the implementation of adequate preventive measures to protect the individual, in a case of domestic and gender-based violence. In doing so, Italy failed to fulfil its positive obligations under Article 3 of the Convention. Instead, the Court did not find a violation of Article 14 of the Convention due to a structural lack of effective protection of women victims of domestic violence or due to the discriminatory nature of the measures taken by the authorities against them.[…]

L’Italia è stata nuovamente condannata dalla Corte EDU, dopo il caso Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, per non aver efficacemente svolto indagini e apprestato le idonee misure di prevenzione contro condotte, più volte denunciate da una donna, di violenza domestica e di genere ad opera del compagno le quali sono sfociate nel tentativo di omicidio della ricorrente, nonché nell’omicidio del figlio.
I fatti di causa possono così essere sinteticamente riassunti. La ricorrente viveva nella Provincia di Firenze con il proprio compagno con il quale aveva una stabile relazione sentimentale fin dal 2010. Nel 2011, nasceva dalla coppia un figlio.
A far data dalla fine del 2015, la ricorrente aveva iniziato a subire le prime aggressioni fisiche e verbali da parte del compagno. Infatti, l’uomo aveva in molteplici occasioni dato segno di squilibrio psichico pedinando, minacciando ed aggredendo la compagna. A seguito di un ulteriore episodio, la compagna avvertiva i carabinieri i quali accompagnavano l’uomo presso un nosocomio affinché venisse sottoposto a visita psichiatrica, all’esito della quale lo stesso non veniva rappresentato quale soggetto pericoloso. […]

TOZZI C. – La tutela dei “detenuti vulnerabili” arriva da Strasburgo

Abstract

Con la sentenza in commento, la Corte europea dei diritti dell’uomo conferma l’ampia latitudine degli obblighi positivi di tutela preventiva discendenti dall’art. 2 Cedu, ribadendo l’onere, che grava sugli Stati, di proteggere la vita dei più deboli, ivi inclusi i detenuti (detenuti “vulnerabili”). In particolare, la decisione riguarda i profili di responsabilità dell’amministrazione carceraria e, dunque, dello Stato italiano per il suicidio del figlio dei ricorrenti, avvenuto nel 2001 mentre lo stesso si trovava ristretto nell’istituto di pena di Messina. Sebbene già nel 1995 gli fosse stato diagnosticato un complesso di disturbi della personalità definito “dramatic cluster”, non era stata riconosciuta all’interessato un’incompatibilità con il regime carcerario, tanto che il detenuto aveva trascorso alcuni periodi all’interno dell’istituto di Augusta e altri in un ospedale psichiatrico giudiziario. In particolare, nel 1999 era stato sottoposto a osservazione psichiatrica presso l’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, per poi tornare nell’istituto di pena. Nel 2000 le sue condizioni psichiche si erano aggravate, come dimostrato dai ripetuti atti di autolesionismo e da alcuni tentativi di suicidio che portarono nuovamente al suo ricovero presso l’OPG. Qualche tempo dopo, però, per poter partecipare al processo che si stava svolgendo a suo carico, fu tradotto nell’istituto penitenziario di Messina e lì continuò a perpetrare atti di autolesionismo e a non seguire le prescrizioni farmacologiche.[…]

With the judgment under review, the European Court of Human Rights returns to the issue of States’ obligations to protect the lives of “vulnerable” individuals. In particular, the Court goes so far as to condemn Italy for violating Article 2 ECHR from a substantive standpoint by failing to do everything possible to prevent the suicide of a detainee. The purpose of the paper is to acknowledge the jurisprudential approaches on this issue and the related actions – admittedly, of little consequence – of the national legislature..[…]

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