Processo penale e diritti sovranazionali

Criminal Procedure and supra-national Rights

NULLO L. – Il caso Tondo c. Italia: una prima condanna in appello è possibile solo previa riassunzione delle prove decisive.

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence Tondo v. Italy, has returned to rule on the renewal of the hearing instruction, reiterating that the right to a fair trial requires that a first conviction of the accused on appeal can only be reached after the resumption of decisive evidence. […]

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza Tondo c. Italia, è tornata a pronunciarsi in materia di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ribadendo che il diritto ad un processo equo esige che ad una prima condanna dell’imputato in appello si possa pervenire solo previa riassunzione delle prove decisive. È stato quindi affermato ancora una volta il principio secondo cui il giudice di appello che intenda affermare la responsabilità penale di un imputato prosciolto in primo grado, in virtù dell’art. 6 CEDU, è tenuto ad un esame diretto delle fonti di prova risultate “decisive”, vale a dire dei testimoni le cui dichiarazioni hanno determinato l’assoluzione. […]

Rassegna della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Anno 2020 (Sezione: Processo penale e diritti sovranazionali)

Abstract

GENNAIO ART. 6. Corte Eur. Dir. Uomo, sez. III, 14 gennaio 2020, Khodorkovsky e Lebedev c. Russia. [Equità processuale – prova scientifica – neutralità della perizia – cross examination – consulente tecnico di parte] A seguito di due condanne per evasione fiscale, appropriazione indebita e riciclaggio, i ricorrenti, azionisti di una società operante nel settore petrolifero, hanno effettuato un ricorso a Strasburgo lamentando di essere stati vittime di un processo iniquo. In particolare, nel ricorso essi hanno messo in risalto come i giudici nazionali abbiano fondato la condanna su relazioni peritali raccolte durante le indagini preliminari, senza però permettere il contraddittorio sull’oggetto di dette relazioni in fase processuale. In effetti, ai ricorrenti non è stata concessa la nomina di consulenti tecnici di parte, in quanto i giudici hanno ritenuto che i periti nominati fornissero un quadro probatorio più che sufficiente per pervenire ad una decisione. La Corte EDU, adita sul punto, ha accolto il ricorso riconoscendo una violazione del principio processuale della parità delle armi. È stato infatti sottolineato come il plesso delle garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione – tra cui si iscrive il diritto di ogni parte del processo a contro-esaminare i testimoni che rendono dichiarazioni loro sfavorevoli – debba estendersi anche alla c.d. prova scientifica. […]

NULLO L. – Confisca urbanistica senza condanna e prescrizione: la Grande Camera si pronuncia sul caso G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, established that confiscation ex art. 44, co. 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 can be applied if the offence has lapsed, that is without a conviction. The sentence has overruled the case Varvara c. Italia, when the Court EDU ruled out the possibility to apply the measure with an acquittal cause the offence has lapsed. With the commented sentence, instead, the judge did not consider the violation of the art. 7 C.E.D.U. if confiscation, although considered a penalty, it is disposed to the outcome of a process that, while ensuring the existence of the crime, clear its extinction. […]

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia , ha stabilito che la confisca urbanistica – disciplinata dall’art. 44, co. 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – può essere applicata nonostante l’estinzione del reato per prescrizione, vale a dire in assenza di una formale condanna.
La Grande Chambre ha così segnato un drastico cambio di rotta rispetto alla pronuncia Varvara c. Italia, quando, all’opposto, si era esclusa la possibilità di confiscare i terreni abusivamente lottizzati contestualmente ad un proscioglimento per prescrizione.

PISANI M. | Brexit: la notifica di recesso ai sensi dell’art. 50 TUE non può diventare motivo di rifiuto d’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Cambiano le regole di cooperazione giudiziaria?

Abstract

While the content of the withdrawal agreement between the United Kingdom and the European Union still remains unknown (and the termination period will be possibly postponed), concerns raises around the applicable criteria to the judicial cooperation, especially regarding the execution of the European arrest warrant decision. The European arrest warrant was adopted to facilitate the extradition of individuals between Member States to face prosecution for a crime or to serve a sentence. In R.O. case it is questioned if a possible violation of human rights may come from the removal of the jurisdiction of the European Court of Justice on the application of the instruments of mutual recognition and while primacy of EU law and its direct effect will be no longer applicable. The Court considered extensively human rights and how they are protected in international law, and stated that mutual confidence, related to the participation in the Council of Europe and to the ratification of the Council of Europe Convention on Extradition of 1957 cannot be affected, in the European Union framework, by the sole notification of recess as per article 50 of TUE. However as the reversion to international agreements can significantly slow down the extradition proceedings, it would be desirable to negotiate a transitional arrangement similar to the ones applicable to non Member States that participate to Schengen area. It seem that Brexit will produce new criteria for judicial cooperation criteria in an European space. […]

1. Lo spazio giudiziario europeo, il reciproco riconoscimento, uno scenario europeo.- La data del 29 marzo 2019, termine indicato per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, si avvicina sempre più, senza alcuna certezza riguardo alle modalità di realizzazione della Brexit; al momento della redazione di questo commento è probabile una proroga del termine per negoziare un accordo di recesso, giacché l’alternativa, che da più parti si cerca di scongiurare, è una “no deal Brexit”. Lo scenario invita a speculare filosoficamente sulle molteplici ipotesi che si delineano, ed innanzitutto a considerare gli effetti di un “no deal”, con l’improvvisa cessazione dell’applicazione dei Trattati e del diritto dell’Unione europea, l’uscita dal mercato unico, la fine della libera circolazione e la cessazione della competenza giurisdizionale della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE).

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