Taggato: Diritto alla vita

TOZZI C. – La tutela dei “detenuti vulnerabili” arriva da Strasburgo

Abstract

Con la sentenza in commento, la Corte europea dei diritti dell’uomo conferma l’ampia latitudine degli obblighi positivi di tutela preventiva discendenti dall’art. 2 Cedu, ribadendo l’onere, che grava sugli Stati, di proteggere la vita dei più deboli, ivi inclusi i detenuti (detenuti “vulnerabili”). In particolare, la decisione riguarda i profili di responsabilità dell’amministrazione carceraria e, dunque, dello Stato italiano per il suicidio del figlio dei ricorrenti, avvenuto nel 2001 mentre lo stesso si trovava ristretto nell’istituto di pena di Messina. Sebbene già nel 1995 gli fosse stato diagnosticato un complesso di disturbi della personalità definito “dramatic cluster”, non era stata riconosciuta all’interessato un’incompatibilità con il regime carcerario, tanto che il detenuto aveva trascorso alcuni periodi all’interno dell’istituto di Augusta e altri in un ospedale psichiatrico giudiziario. In particolare, nel 1999 era stato sottoposto a osservazione psichiatrica presso l’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, per poi tornare nell’istituto di pena. Nel 2000 le sue condizioni psichiche si erano aggravate, come dimostrato dai ripetuti atti di autolesionismo e da alcuni tentativi di suicidio che portarono nuovamente al suo ricovero presso l’OPG. Qualche tempo dopo, però, per poter partecipare al processo che si stava svolgendo a suo carico, fu tradotto nell’istituto penitenziario di Messina e lì continuò a perpetrare atti di autolesionismo e a non seguire le prescrizioni farmacologiche.[…]

With the judgment under review, the European Court of Human Rights returns to the issue of States’ obligations to protect the lives of “vulnerable” individuals. In particular, the Court goes so far as to condemn Italy for violating Article 2 ECHR from a substantive standpoint by failing to do everything possible to prevent the suicide of a detainee. The purpose of the paper is to acknowledge the jurisprudential approaches on this issue and the related actions – admittedly, of little consequence – of the national legislature..[…]

NULLO L. – La Corte EDU condanna l’Italia sul “caso ILVA”. Alla ricerca di un equilibrio tra tutela della salute, rispetto dell’ambiente ed esercizio di attività economiche di interesse nazionale.

Abstract

With the judgment Cordella e altri c. Italia, The European Court of Human Rights back to rule on the “ILVA case”, condemning the Italian State for the violation of art. 8 C.E.D.U. (right to private life) because the institutional authorities failed to take the necessary measures to protect the right of those concerned to respect their private lives, on which the polluting emissions of ILVA would have interfered. The ECHR also decides for the violation of the art. 13 C.E.D.U. (right to have an effective remedy), considering that the Italian legal system was devoid of internal remedies by which the inhabitants concerned could have complained about the failure to implement the environmental recovery plan required by the “save-ILVA” decrees and, ultimately, effectively defending against the violation of a right protected by the European Convention. […]

Con la sentenza Cordella e altri c. Italia , la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo si è pronunciata sul noto “caso Ilva”, condannando lo Stato italiano per violazione dell’art. 8 C.E.D.U. (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in quanto le autorità istituzionali avrebbero omesso di adottare quelle misure necessarie per proteggere il diritto degli interessati al rispetto delle loro vite private, sulle quali avrebbero interferito le emissioni inquinanti dell’acciaieria ionica. Il decidente europeo ha altresì ravvisato la violazione dell’art. 13 C.E.D.U. (diritto a un ricorso effettivo), ritenendo che l’ordinamento italiano fosse inoltre privo di vie di ricorso interne per mezzo delle quali gli abitanti interessati avrebbero potuto lamentare la mancata attuazione del piano di risanamento ambientale previsto dai decreti “salva-Ilva” e, in definitiva, difendersi in modo effettivo a fronte della violazione di un diritto sancito dalla Convenzione.
Pur a fronte di tali constatazioni, tuttavia, alle vittime non è stato accordato alcun risarcimento, in quanto la Corte EDU, come in altre occasioni , ha ritenuto che l’accertamento delle violazioni costituisse una riparazione sufficiente per il danno morale subito (§ 187). […]

VANNUCCINI S. – «Memento mori» («secundum voluntatem medicorum et sententiam iudicum»). Il caso francese di Vincent Lambert

Abstract

The case of Vincent Lambert refers to the withdrawal of artificial nutrition and hydration of a French patient in a state characterized as «minimally conscious plus», according to the decision taken by the doctors in charge of him, first confirmed by the Conseil d’État and then by the ECtHR, but in the absence both of advance directives drawn up by the patient and of a person of trust within the meaning of the relevant provisions of the Public Health Code, and also with the opposite opinion of his parents and other family members.
This case is not only a patient’s case, but also a question about the death, that of a young man in the incapacity to express its will. This case, and the questionable national and European rulings, reopen a debate never ceased in France, as in Europe as a whole, about the rights of patients and their representatives, the duties of care and assistance, the distinction between treatments and vital treatments, the full protection of human frailty, the unavailability of one’s own bodily life.[…]

SARTARELLI S. – La Corte EDU “bacchetta” (forse troppo severamente) l’Italia per l’omessa tutela rilevata in un caso di violenza domestica

*L’articolo è stato scritto nell’ambito del progetto “Diritti e situazioni giuridiche soggettive tra incertezze (nazionali) e ricerca dell’effettività della tutela (sovranazionale). Una ricerca interdisciplinare”, diretto dalla Prof.ssa Luisa Cassetti e finanziato dalla Ricerca di base 2015 – Università degli Studi di Perugia

Abstract

Sommario: 1. La necessaria ricostruzione storica.- 2. Le ragioni della Corte.- 3. Alcune perplessità
1.La necessaria ricostruzione storica.
Con la sentenza in commento, l’Italia viene condannata per non aver adempiuto agli obblighi positivi derivanti dagli artt. 2 e 3 della Convenzione ed anche per aver, così facendo, determinato una discriminazione di genere in violazione dell’art. 14; più nello specifico, le autorità italiane avrebbero omesso di intervenire tempestivamente (sia sul piano sostanziale che processuale) a tutela della vita e dell’integrità fisica della ricorrente e dei suoi figli, vittime di violenza domestica da parte del marito, il quale, nel reiterare le condotte aggressive del proprio nucleo familiare, finiva per uccidere il figlio della ricorrente. […]

In this judgment Italy was condemned for failing to comply the positive obligations under Articles 2 and 3 of the Convention and also for having, in so doing, determined a gender discrimination in breach of Article 14. More specifically, the Italian authorities failed to intervene in a timely manner (both processually and substantially) in order to protect the life and physical integrity of the applicant and her children, victims of domestic violence by her husband. The man, during an aggression against the applicant, killed her son who had intervened in the desperate attempt to defend the mother.
The Italian State, as censored by the Court, did not consider the applicant’s risk of life and therefore did not take the necessary precautionary measures to protect the victims of domestic violence. Although fairly shared, the judgment raises doubts about the concrete possibility for the Italian authorities to recognize the existence of the indicated risk.
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