Bene e proprietà L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=section&id=25&Itemid=113&lang=it Mon, 29 Aug 2016 15:39:13 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it Reddito futuro e diritto di proprietà https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Areddito-futuro-e-diritto-di-proprieta-&catid=110%3Areddito&Itemid=115&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=87%3Areddito-futuro-e-diritto-di-proprieta-&catid=110%3Areddito&Itemid=115&lang=it
Autore dell'articolo
Valentina Colcelli
Si può affermare sulla scorta della giurisprudenza C.E.D.U. come la lettura offerta della nozione di bene, rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 1 prot. C.E.D.U., sia molto vicina a quella elaborata nei sistemi di common law relativamente alla nozione di law of property. Questo concetto nella tradizione anglosassone si estende oltre i riferimenti tradizionali del concetto continentale di proprietà e di quello di diritto reale. Non esiste una corrispondenza tra la nozione di proprietà dei sistemi di civil law e quello di property. Quest’ultimo comprende, infatti, anche situazioni di vantaggio a favore dei singoli che nei sistemi continentali sono qualificate come obbligazioni. Rientra, per esempio, nella nozione di property un credito liquido ed esigibile, e queste caratteristiche permetto di agire in un’azione recuperatoria o risarcitoria. Appartengono però alla nozione di property anche il copyright, il brevetto (patent), nonché situazioni giuridiche soggettive di vantaggio che trovano origine nei rapporti contrattuali quali, come detto, crediti liquidi, avviamento commerciale, know-how, ma anche contratti che possono essere ceduti. La sentenza in esame è un’ulteriore dimostrazione di come la Corte operi nel senso sopra indicato. [...]
]]>
rosella@econet.it (Administrator) Reddito Mon, 22 Mar 2010 09:03:55 +0000
La clientela come valore patrimoniale e la sua tutela attraverso la Convenzione europea dei diritti dell’uomo https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3Ala-clientela-come-valore-patrimoniale-e-la-sua-tutela-attraverso-la-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo&catid=111%3Agood-will&Itemid=116&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=78%3Ala-clientela-come-valore-patrimoniale-e-la-sua-tutela-attraverso-la-convenzione-europea-dei-diritti-delluomo&catid=111%3Agood-will&Itemid=116&lang=it
Autore dell'articolo
Valentina Colcelli
La nozione di proprietà contenuta nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo si contraddistingue innegabilmente per aver una caratterizzazione più ampia rispetto ai tradizionali schemi presenti negli ordinamenti interni, almeno per quelli definibili di civil law. Nella nozione di bene posta alla base dell’art. 1 Prot. 1 C.E.D.U. sono invero tutelate situazioni giuridiche che comunemente vengono ricondotte alla proprietà quale diritto assoluto. Il riferimento è al diritto di proprietà su beni immobili e mobili, ai diritti reali, ma accanto a quest’ultimi trovano garanzia la proprietà intellettuale e soprattutto le così dette new properties. Tale ultimo dato, tra l’altro, pone la giurisprudenza C.E.D.U. in linea con quella comunitaria e la legislazione dell’Unione europea in tema di beni immateriali.In realtà, però, attraverso l’interpretazione dinamica delle norme della Convenzione, l’operazione che compie la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo tende a modellare il significato di diritto di proprietà, mediante la sua identificazione con la nozione di «bene». I Giudici di Strasburgo nel tempo non hanno realizzato alcun tentativo di disegnare una nozione generale di proprietà che si fondi sul carattere dell’appartenenza. Essi rivolgono la propria l’attenzione sull’oggetto del rapporto di appartenenza. In questi termini ben si comprende perché in alcune sentenze C.E.D.U. relative all’art. 1 cit., il concetto di bene assuma una funzione equivalente a quella di diritto di proprietà. [...]
]]>
rosella@econet.it (Administrator) Good-will Thu, 18 Mar 2010 09:40:26 +0000
Art. 1 Prot. 1 C.E.D.U. e credito d’imposta. Il credito come bene https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3Aart-1-prot-1-cedu-e-credito-dimposta-il-credito-come-bene&catid=109%3Acredito&Itemid=114&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3Aart-1-prot-1-cedu-e-credito-dimposta-il-credito-come-bene&catid=109%3Acredito&Itemid=114&lang=it
Autore dell'articolo
Valentina Colcelli
Nella previsione dell’articolo 1 del prot. 1 C.E.D.U., la Corte di Strasburgo fa rientrare la titolarità di qualunque diritto di natura patrimoniale. Vi è, invero, una innegabile tendenza della giurisprudenza in esame a realizzare una crescente dilatazione del contenuto dell’articolo 1 cit., che ha trovato così applicazione rispetto a numerose fattispecie. Sono così beni ai sensi dell’art. 1 prot. 1 C.E.D.U. anche i diritti soggettivi relativi a crediti d’imposta. Il riferimento è il caso in esame, Buffalo Srl/Italia. Perno dell’interpretazione dei Giudici di Strasburgo è la tempistica delle operazioni di rimborso fiscale che, nel caso erano iniziate con ritardo ed al momento della presentazione del ricorso non ancora terminate. Per tale ragione la società ricorrente è stata costretta a contrarre debiti con tassi di interesse superiori a quelli che lo Stato italiano avrebbe restituito al momento del rimborso dei crediti d’imposta; in questi termini da parte dell’autorità dello Stato si è compresso il diritto al rispetto dei «beni» garantito dall’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla Convenzione. .[...]
]]>
rosella@econet.it (Administrator) Credito Wed, 17 Mar 2010 17:38:41 +0000
L’espérance légitime e la sua tutela ai sensi dell’art. 1 Prot. 1 C.E.D.U. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Alesperance-legitime-e-la-sua-tutela-ai-sensi-dellart-1-prot-1-cedu&catid=112%3Aaspettativa-legittima&Itemid=117&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=76%3Alesperance-legitime-e-la-sua-tutela-ai-sensi-dellart-1-prot-1-cedu&catid=112%3Aaspettativa-legittima&Itemid=117&lang=it
Autore dell'articolo
Valentina Colcelli
La sentenza in commento apre la tutela dell’art. 1 Prot. 1 C.E.D.U. alla c.d. «aspettativa legittima», ampliando notevolmente la gamma di situazioni giuridiche soggettive che, in ragione dell’attività della Corte, possono dirsi protette dalla norma. L’autonomia del concetto di proprietà riconosciuta all’art. 1 Prot. 1 C.E.D.U, ha permesso ai giudici di Strasburgo di estendere l’ambito di riferimento della norma. E’ così irrilevante che una certa situazione giuridica sia o meno qualificata come diritto di proprietà nei diversi ordinamenti interni. Anche un bene che non appartiene ancora per le norme interne ad un soggetto/ricorrente, potrà essere considerato attuale ai fini dell’applicazione delle garanzie della Convenzione attraverso il ricorso al principio dell’espérance légitime. Nel caso in esame è il comportamento delle autorità statali ad aver indotto il ricorrente a sentirsi titolare di una determinata situazione giuridica. Non è la buona fede ed il rispetto da parte del privato della legislazione interna il criterio dal quale emerge la posizione tutelabile mediante il ricorso all’art. 1 prot.1 C.E.D.U., ma è il comportamento dello Stato la spia che segnala il transito di una aspettativa di un bene sotto la tutela del Trattato in esame. Nel noto Beyeler/Italia del novembre 2000, relativo alla nullità di un atto di acquisto di un quadro secondo le leggi italiane in materia di beni artistici, la Corte ha dato rilevanza alla tolleranza mostrata dalle autorità italiane nei confronti del sig. Beyeler, rispetto al quale da tempo si conoscevano le irregolarità dell’atto d’acquisto.[...]
]]>
rosella@econet.it (Administrator) Aspettativa Legittima Wed, 17 Mar 2010 17:27:26 +0000