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Il diritto dell’imputato a partecipare personalmente al processo: “l’influenza” della giurisprudenza della Corte EDU nella decisione della Corte costituzionale e nella giurisprudenza di legittimità
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Autore dell'articolo
Mariangela Montagna
Il settore delle sentenze pronunciate in contumacia dell’imputato e dei rimedi affinché sia garantito al contumace “incolpevole” il diritto alla piena partecipazione al processo è stato frequentemente al centro del dibattito dottrinario e giurisprudenziale. Il tema, invero, è uno dei più delicati in quanto coinvolge garanzie costituzionali e sovranazionali. Non a caso proprio in quest’ambito si è registrata una certa pressione “internazionale” affinché il meccanismo normativo della contumacia e dei possibili rimedi fosse improntato ad un maggiore rispetto delle garanzie di giurisdizione (GARUTI, Sub art. 175. Le novità apportate dalla novella legislativa del 2005: quid iuris?, in Codice di procedura penale ipertestuale, a cura di Gaito, 3° ed., Torino, 2008, 786). Sotto questo profilo, invero, l’assetto normativo interno per il procedimento contumaciale ha rappresentato uno dei motivi per i quali, più volte, l’Italia ha ricevuto il diniego all’estradizione da parte di Stati esteri in riferimento a soggetti italiani, latitanti all’estero, condannati nel nostro Paese in contumacia. Ciò a causa della mancanza di adeguate garanzie per la riapertura del processo. D’altro canto, la Corte europea dei diritti dell’uomo, con riferimento ai processi in absentia, ha più volte “censurato” l’Italia, in quanto priva di un meccanismo normativo adeguato ad assicurare il diritto dell’imputato alla piena partecipazione al processo penale. L’art. 6 CEDU non menziona espressamente il diritto dell’accusato alla partecipazione del processo al contrario di quanto accade nell’art. 14, 3° comma, lett. d del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966. Tuttavia, il § 3 dell’art. 6 CEDU, alle lettere c, d, e attribuisce all’accusato diritti che egli non è in grado di esplicare se non attraverso una partecipazione personale all’udienza. [...]
 

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