REPETTO - Alle origini del margine d’apprezzamento, tra self restraint e inquadramento del pluralismo: il caso Handyside
|
|
|
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sviluppato, nel corso della sua attività giurisprudenziale, una serie molto elaborata di tecniche argomentative e decisionali. L’esatta comprensione di queste presuppone, in considerazione della specificità di questa giurisdizione, di tenere conto del modo in cui queste tecniche si sono evolute nel tempo. Agli esordi della sua attività, infatti, la giurisprudenza della Corte veniva ritenuta un esempio classico di giurisdizione internazionale, con la conseguenza che l’ottica nella quale i giudici inquadravano le fattispecie portate alla loro attenzione rifletteva la natura tradizionalmente internazionalistica della tutela dei diritti, nella quale gli Stati erano considerati detentori di un ambito di sovranità da limitare solamente nei casi di violazione manifesta dei diritti contenuti nella Convenzione. Con riferimento all’impiego delle tecniche argomentative, l’esempio più evidente di questa impostazione era costituito dal richiamo all’art. 15 della CEDU al fine di escludere la responsabilità degli Stati aderenti per violazione dei diritti fondamentali “in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione”. [...]
|
|
|
|
|
|
|
|
|