Diritti e argomentazione della Corte EDU L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=67&lang=it Mon, 29 Aug 2016 15:26:37 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it REPETTO - Alle origini del margine d’apprezzamento, tra self restraint e inquadramento del pluralismo: il caso Handyside https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Aalle-origini-del-margine-dapprezzamento-tra-self-restraint-e-inquadramento-del-pluralismo-il-caso-handyside&catid=57%3Ala-dottrina-del-margine-di-apprezzamento&Itemid=94&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=92%3Aalle-origini-del-margine-dapprezzamento-tra-self-restraint-e-inquadramento-del-pluralismo-il-caso-handyside&catid=57%3Ala-dottrina-del-margine-di-apprezzamento&Itemid=94&lang=it
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Giorgio Repetto
La Corte europea dei diritti dell’uomo ha sviluppato, nel corso della sua attività giurisprudenziale, una serie molto elaborata di tecniche argomentative e decisionali. L’esatta comprensione di queste presuppone, in considerazione della specificità di questa giurisdizione, di tenere conto del modo in cui queste tecniche si sono evolute nel tempo. Agli esordi della sua attività, infatti, la giurisprudenza della Corte veniva ritenuta un esempio classico di giurisdizione internazionale, con la conseguenza che l’ottica nella quale i giudici inquadravano le fattispecie portate alla loro attenzione rifletteva la natura tradizionalmente internazionalistica della tutela dei diritti, nella quale gli Stati erano considerati detentori di un ambito di sovranità da limitare solamente nei casi di violazione manifesta dei diritti contenuti nella Convenzione. Con riferimento all’impiego delle tecniche argomentative, l’esempio più evidente di questa impostazione era costituito dal richiamo all’art. 15 della CEDU al fine di escludere la responsabilità degli Stati aderenti per violazione dei diritti fondamentali “in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione”. [...]
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rosella@econet.it (Administrator) La dottrina del “margine di apprezzamento” Fri, 26 Mar 2010 07:20:51 +0000
REPETTO - La nozione di società democratica nel caso Sunday Times https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65%3Ala-nozione-di-societa-democratica-nel-caso-sunday-times&catid=59%3Aqsocieta-democraticaq-e-interpretazione-evolutiva&Itemid=96&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65%3Ala-nozione-di-societa-democratica-nel-caso-sunday-times&catid=59%3Aqsocieta-democraticaq-e-interpretazione-evolutiva&Itemid=96&lang=it
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Giorgio Repetto
Nel ragionamento giuridico impiegato dalla Corte di Strasburgo, le diverse tecniche argomentative non vengono impiegate isolatamente le une dalle altre, costituendo al contrario l’una l’elemento necessario dell’altra. Dopo aver affrontato, in relazione ai casi Handyside e Goodwin, il tema del margine d’apprezzamento e dell’interpretazione comparativa, è giunto il momento di fare il punto sulla nozione di società democratica. Questa nozione, a differenza delle altre due, che costituiscono il frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e che hanno un fondamento solamente indiretto nel testo della CEDU, è positivamente disciplinata in una serie di articoli della CEDU. Essa, infatti, viene impiegata per indicare, nei secondi commi degli articoli da 8 a 11, il contesto ideale nel quale debbono operare i limiti ai diritti previsti dai primi commi; limiti associati alla necessità di proteggere beni e valori di diretto rilievo per gli stati aderenti, come la sicurezza, la morale pubblica, ecc. L’art. 10 CEDU, ad esempio, dopo aver provveduto nel primo comma ad affermare la tutela della libertà d’espressione, prevede al secondo comma: “L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”. Il percorso che conduce i giudici europei a valutare il rispetto di questa formula vede quindi associati il ricorso alla teoria del margine d’apprezzamento e dell’argomentazione comparativa, poiché una simile valutazione costituisce anche l’esito dell’analisi concernente il diffondersi del consenso, tra i paesi europei, sulla disciplina della materia di volta in volta in questione.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) "Società Democratica" e interpretazione evolutiva Fri, 12 Mar 2010 16:59:50 +0000
REPETTO - L’argomentazione comparativa come chiave di giudizio: il caso Goodwin https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Alargomentazione-comparativa-come-chiave-di-giudizio-il-caso-goodwin&catid=58%3Alargomentazione-comparativa&Itemid=95&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=64%3Alargomentazione-comparativa-come-chiave-di-giudizio-il-caso-goodwin&catid=58%3Alargomentazione-comparativa&Itemid=95&lang=it
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Giorgio Repetto
Nell’analisi delle tecniche di giudizio impiegate dalla Corte di Strasburgo, il ricorso all’argomentazione comparativa costituisce una tematica molto discussa. Come si può vedere in relazione al tema del margine d’apprezzamento (su cui si veda la relativa sezione per gli opportuni approfondimenti), la Corte si è servita del giudizio comparativo, nella veste di consensus standard, per valutare se, nella tutela di un certo diritto, le divergenze sussistenti a livello europeo non giustificassero la riserva agli Stati di un potere discrezionale nell’individuazione delle modalità di protezione delle garanzie contenute negli articoli della Convenzione. A partire dal caso Handyside, infatti, la Corte ha ritenuto che quegli articoli della Convenzione che indicano al proprio interno le ragioni che abilitano gli Stati a limitarne il godimento (artt. 8-11) debbano essere interpretati alla luce del contesto in cui sono chiamati ad operare, con la conseguenza che gli Stati aderenti possono tutelare uno stesso diritto in modo differenziato, senza che ciò crei automaticamente un contrasto con il dettato della Convenzione.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) L'argomentazione comparativa Fri, 12 Mar 2010 16:33:35 +0000