FALCINELLI-L’alba del concorso “eventuale” nel reato di associazione mafiosa: la garanzia della legalità penale contro le nebbie della giurisprudenza |
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Sommario. 1. Il fatto, le sentenze delle autorità giudiziarie italiane, le norme penali applicate; 2. I termini di violazione dell’art. 7 CEDU nella non “riconoscibilità” dell’interpretazione e dell’applicazione della norma incriminatrice; 3. La matrice giurisprudenziale e il formante delle Sezioni unite: alle origini del concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa; 4. Oltre la sentenza di Strasburgo: concorrente esterno – non partecipe, “chi è costui”?.
1. Con decisione del 5 aprile 1996 il Tribunale di Palermo ha condannato Bruno Contrada a una pena di dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ritenendo provato che nel periodo tra il 1979 e il 1988, quale ufficiale di polizia e vice direttore del servizio segreto civile (SISDE), avesse notevolmente contribuito allo svolgimento delle attività e al raggiungimento degli obiettivi di “Cosa Nostra”, fornendo ai membri della “commissione provinciale di Palermo” informazioni riservate relative alle indagini e alle operazioni di polizia riferibili agli appartenenti all’associazione in questione. La soluzione della punibilità esprime l’adesione del giudice di prime cure all’approccio esegetico favorevole alla configurazione del concorso eventuale esterno – ex art. 110 c.p. – in reato necessariamente plurisoggettivo quale è il delitto ex art. 416 bis c.p., ciò consentendo l’incriminazione del comportamento prestato da chi, pur non facendo parte (non “partecipe”) della struttura associativa criminale si presti nondimeno a corroborarla e coadiuvarla.
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