Matrimonio e Famiglia L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=section&id=44&layout=blog&Itemid=178&lang=it Mon, 29 Aug 2016 15:36:48 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it REPETTO - La Corte di Strasburgo si confronta per la prima volta con il matrimonio omosessuale https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Ala-corte-di-strasburgo-si-confronta-per-la-prima-volta-con-il-matrimonio-omosessuale&catid=258%3Amatrimonio-e-famiglia&Itemid=178&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=112%3Ala-corte-di-strasburgo-si-confronta-per-la-prima-volta-con-il-matrimonio-omosessuale&catid=258%3Amatrimonio-e-famiglia&Itemid=178&lang=it
Autore dell'articolo
Giorgio Repetto
Negli ultimi anni, sono aumentate le pronunce in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha interpretato in modo particolarmente avanzato le garanzie contenute nella Convenzione europea in tema di diritti familiari. Si pensi, solo per fare qualche esempio, al tema dell’adozione del single omosessuale, il cui divieto da parte di una legislazione nazionale è stato ritenuto contrario all’art. 8 CEDU nel caso E.B. c. Francia, oppure ad una recente pronuncia in tema di fecondazione eterologa (S.H. c. Austria), in cui la Corte ha dimostrato una inusuale attitudine a rimarcare la differenza rispetto al passato, consolidando l’abbandono di una visuale gerarchica dei modelli familiari e, soprattutto, della vincolatività del paradigma biologico nei rapporti di filiazione.
Il recente caso Schalk e Kopf c. Austria, deciso il 24 giugno 2010 (n. ric. 30141/04), se da un lato mostra gli ostacoli al riconoscimento della legittimità del matrimonio omosessuale, dall’altro svela l’attivismo interpretativo di una Corte sempre più attenta alle dinamiche europee e alla circolazione degli argomenti tra Corti e ordinamenti.
Il caso prende le mosse dal ricorso di due cittadini austriaci, la cui richiesta di matrimonio è stata respinta dalle autorità nazionali perché l’art. 44 del codice civile austriaco del 1812 riserva espressamente il matrimonio a persone di sesso opposto. La Corte costituzionale austriaca, chiamata nel 2003 a giudicare della legittimità di questo articolo, ha statuito che né ai sensi delle norme costituzionali in tema di uguaglianza, né ai sensi degli artt. 8 e 12 della CEDU (che in Austria, è bene precisarlo, ha rango costituzionale), esso poteva ritenersi incostituzionale, data la radicata e, allo stato, incontrovertibile strutturazione eterosessuale del vincolo matrimoniale, non contraddetta in alcun modo dai parametri costituzionali invocati.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Matrimonio e Famiglia Thu, 14 Oct 2010 07:43:33 +0000