Home Diritti e argomentazione della Corte EDU "Società democratica" e interpretazione evolutiva
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"Società Democratica" e interpretazione evolutiva
REPETTO - La nozione di società democratica nel caso Sunday Times
Autore dell'articolo
Giorgio Repetto
Nel ragionamento giuridico impiegato dalla Corte di Strasburgo, le diverse tecniche argomentative non vengono impiegate isolatamente le une dalle altre, costituendo al contrario l’una l’elemento necessario dell’altra. Dopo aver affrontato, in relazione ai casi Handyside e Goodwin, il tema del margine d’apprezzamento e dell’interpretazione comparativa, è giunto il momento di fare il punto sulla nozione di società democratica. Questa nozione, a differenza delle altre due, che costituiscono il frutto dell’elaborazione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e che hanno un fondamento solamente indiretto nel testo della CEDU, è positivamente disciplinata in una serie di articoli della CEDU. Essa, infatti, viene impiegata per indicare, nei secondi commi degli articoli da 8 a 11, il contesto ideale nel quale debbono operare i limiti ai diritti previsti dai primi commi; limiti associati alla necessità di proteggere beni e valori di diretto rilievo per gli stati aderenti, come la sicurezza, la morale pubblica, ecc. L’art. 10 CEDU, ad esempio, dopo aver provveduto nel primo comma ad affermare la tutela della libertà d’espressione, prevede al secondo comma: “L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario”. Il percorso che conduce i giudici europei a valutare il rispetto di questa formula vede quindi associati il ricorso alla teoria del margine d’apprezzamento e dell’argomentazione comparativa, poiché una simile valutazione costituisce anche l’esito dell’analisi concernente il diffondersi del consenso, tra i paesi europei, sulla disciplina della materia di volta in volta in questione.[...]
 


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