Home Principi e tutela penale Le fattispecie incriminatrici Reati di opinione e reati contro l’onore
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Reati di opinione e reati contro l’onore
I confini di liceità della cronaca, tra fatti ed opinioni
Autore dell'articolo
Daniela Falcinelli
I giudici di Strasburgo hanno più volte sottolineato il fondamentale ruolo svolto dalla stampa nella costruzione di una società democratica, dovendo essa comunicare informazioni ed idee su ogni questione di interesse generale e pur sempre nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità: alla stessa si impongono quindi limiti che non debbono essere oltrepassati, riguardanti in particolare la protezione dell’altrui reputazione, il divieto di divulgazione delle informazioni confidenziali, la salvaguardia della sicurezza nazionale, la prevenzione dei reati e - di specifico interesse nel caso - la tutela dell’autorità del potere giudiziario (casi Observer e Guardian c. Regno Unito, decisione del 26 novembre 1991, ricorso n° 13585/88; Sunday Times c. Regno Unito, decisione del 26 novembre 1991, ricorso n° 13166/87). E’ difatti pacifico, nella giurisprudenza europea, che la valutazione della legittimità delle ingerenze statali alla libertà di stampa si avvalga di un metro peculiare ove la cronaca e la critica giornalistica si dirigano avverso il potere giudiziario (Castells c. Spagna, decisione del 23 aprile 1992, ricorso n° 11798/85; Thorgeir Thorgeirson c. Islanda, decisione del 25 giugno 1992, ricorso n° 13778/88). La tutela dei diritti all’onore ed alla reputazione spettanti ai magistrati deve infatti tener conto della necessità di garantire la fiducia dell’opinione pubblica nel potere giudiziario, ovvero la fiducia quanto alla loro terzietà ed imparzialità nello svolgimento delle funzioni, ciò anche considerando che il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati “attaccati” di reagire alle offese loro rivolte (Prager e Oberschlick c. Austria, decisione del 26 aprile 1995, ricorso n° 15974/90).[...]
 
Il diritto di satira e l’“ingerenza necessaria”
Autore dell'articolo
Daniela Falcinelli
Quando il diritto di satira cede il passo all’esigenza di tutela di interessi superiori. La Corte europea dei diritti dell’uomo, all’ennesimo confronto con episodi di restrizione della manifestazione del pensiero, si trova a sciogliere il nodo della conformità ai parametri convenzionali ponendo sui piatti della bilancia il diritto di satira e la lotta al terrorismo (http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc).Segnatamente, il giudizio sulla violazione dell’art. 10 della Cedu (Diritto alla libertà di espressione) ha davanti a sé lo scenario dell’attentato terroristico al World Trade Center dell’11 settembre 2001. La condanna per apologia di terrorismo, confermata in appello ed in cassazione, riguardava difatti la pubblicazione su un settimanale basco, alla data del 13 settembre 2001, di una vignetta raffigurante quel drammatico avvenimento accompagnata da una didascalia che riecheggiando un noto slogan pubblicitario scandiva: «tutti noi lo sognavamo … Hamas l’ha fatto».Le ragioni del ricorrente hanno inquadrato la vignetta come espressione di un sentimento antiamericano, che veniva a sorreggere il desiderio dell’autore di essere spettatore del crollo dell’imperialismo di quella civiltà; giustapposte, le argomentazioni del Governo francese hanno rilevato l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 17 Cedu, sulla scorta della considerazione dell’apologia del terrorismo nei termini di attività volta a pregiudicare i diritti e le libertà che la Convenzione proclama. [...]
 


Ricerche

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Notizie flash

A.Ruggeri, Sei tesi in tema di...

Sei tesi in tema di diritti fondamentali e della loro tutela attraverso il “dialogo” tra Corti europee e Corti nazionali
[Leggi Tutto]

 
Intervista a Luisa Cassetti e Angela Di Stasi sul loro libro "Diritti e giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo" (Jovene Editore)

Audio integrale

Se non riesci ad ascoltare l'intervista, clicca qui

Chi è online

 5 visitatori online

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!