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Concessioni autorizzazioni e licenze
COLCELLI - Autorizzazioni e concessioni amministrative nella nozione di diritti e obbligazioni di carattere civile ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Autore dell'articolo
Valentina Colcelli
Al fine di incentivare il mantenimento e la promozione del principio del giusto processo – identificato dalla giurisprudenza della Corte CEDU come integrante l’ordine pubblico oggettivo – i giudici europei dei diritti dell’uomo hanno realizzato un costante ampliamento delle situazioni soggettive che consentono l’azione nel sistema di garanzia delineato dal Trattato. Le pronunce della Corte in tema di art. 6 , § 1, C.E.D.U. sono rilevanti perché dalle stesse si possono desumere posizioni giuridiche soggettive connesse, ma diverse, dal diritto fondamentale che quest’ultima è chiamata ad esaminare ed a promuovere. La Corte ha proceduto, così, all’identificazione di situazioni soggettive in capo ai singoli che prima erano escluse dal novero di quelle che indicano la legittimazione alla richiesta del provvedimento di condanna della Corte per violazione dell’art. 6 C.E.D.U. Seguendo questo percorso si può dire che dalla Corte sono qualificati come civili anche i procedimenti della pubblica autorità attinenti alla concessione o alla revoca di una licenza necessaria per lo svolgimento di alcune attività economiche dei richiedenti (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 23 ottobre 1985, Benthem/Olanda, cit.; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 27 ottobre 1987, Bengt Pudas/Svezia, cit.; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 7 luglio 1989, Traktórer Aktiebolag/Svezia, in Racc., Serie A, p. 159; Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 18 febbraio 1991, Fredin/Svezia, in Racc., 1991, Serie A,192). Si riconosce carettere civile, inoltre, ai procedimenti relativi ad autorizzazioni, licenze o altri atti rilasciati da un’amministrazione capaci di condizionare la validità di un contratto tra privati (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 16 luglio 1971, Ringeisen/Austria, in Racc., 1971, Serie A, p. 13.). Tali sono anche quelli relativi alla soppressione o alla sospensione, da parte di una pubblica autorità, del diritto di praticare una professione (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 28 giugno 1978, Konig/Germania, cit., e Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza del 26 settembre 1995, Diennet/Francia, in Racc., 1995, Serie A, 325-A). [...]
 


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