Libertà di pensiero, coscienza e religione L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=section&id=12&Itemid=69&lang=it Mon, 29 Aug 2016 15:26:58 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management it-it ANGELETTI-“Vivre ensamble” con il velo integrale? Religione e spazio pubblico di fronte ai giudici di Strasburgo. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=167%3Aangeletti-vivre-ensamble-con-il-velo-integrale-religione-e-spazio-pubblico-di-fronte-ai-giudici-di-strasburgo&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=167%3Aangeletti-vivre-ensamble-con-il-velo-integrale-religione-e-spazio-pubblico-di-fronte-ai-giudici-di-strasburgo&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it
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Silvia Angeletti
Con la decisione sul caso S.A.S. v. France, resa il 1° luglio 2014, la Grande Camera della Corte di Strasburgo torna sulla questione dell’uso, nei luoghi pubblici, di un abbigliamento connotato religiosamente. La sentenza giunge a poco meno di dieci anni di distanza dalla nota decisione Leyla Sahin v. Turkey, nella quale, per la prima volta, di fronte alla richiesta di una studentessa di indossare il velo islamico nelle aule universitarie, la Corte Edu qualificava l’abbigliamento religioso come una componente del diritto alla libertà religiosa sancito all’art. 9 della Convenzione. Da allora, la giurisprudenza europea si è nutrita di una casistica numerosa al riguardo e la tendenza della Corte si è mostrata in larga parte orientata a riservare un ampio margine di discrezionalità agli stati membri nel disciplinare la questione dei simboli nei luoghi pubblici. In non poche fattispecie di limitazione all’uso di un vestiario religioso, i giudici europei hanno ammesso che vi fosse stata un’interferenza delle pubbliche autorità con la libertà di manifestazione religiosa dei ricorrenti, ravvisando tuttavia, in tale interferenza, ragioni legittime e misure proporzionali.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Libertà religiosa individuale Sun, 26 Oct 2014 23:00:00 +0000
L’istruzione religiosa non confessionale nella scuola pubblica e le libertà educative dei genitori: il caso Folgerø c. Norvegia https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Alistruzione-religiosa-non-confessionale-nella-scuola-pubblica-e-le-liberta-educative-dei-genitori-il-caso-folgero-c-norvegia&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=133%3Alistruzione-religiosa-non-confessionale-nella-scuola-pubblica-e-le-liberta-educative-dei-genitori-il-caso-folgero-c-norvegia&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it
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Silvia Angeletti
I molti studi dedicati all’argomento, nonché l’esperienza del vivere quotidiano, mostrano con evidenza come il continente europeo, da secoli luogo di sperimentazione della convivenza tra diverse culture e religioni, sia oggi attraversato da processi immigratori i quali, associati agli effetti della globalizzazione, stanno producendo un generale mutamento del tessuto sociale, dando vita a nuove forme di multicultura e multireligiosità. Le soluzioni adottate nelle società multiculturali, maturate soprattutto nei Paesi che per primi sono stati oggetto di immigrazione (Germania, Gran Bretagna, Francia), insegnano che nessun modello di integrazione ha speranze di reale successo se non è supportato anche da opportune politiche educative, volte a creare un clima di pacifica convivenza tra le giovani generazioni e a costruire una società aperta alla accoglienza, alla pluralità di vedute, di appartenenze, di convinzioni.
Inevitabilmente anche la religione, terreno privilegiato di confronto – ma anche di scontro – sul piano dei valori e dei comportamenti individuali e collettivi, è entrata con decisione nel dibattito intorno al ruolo delle politiche pubbliche in materia di educazione alla cittadinanza e al pluralismo.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Libertà religiosa individuale Wed, 02 Nov 2011 10:12:53 +0000
Il crocifisso nelle aule scolastiche: un simbolo prima avversato, poi accettato dalla Corte europea https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=132%3Ail-crocifisso-nelle-aule-scolastiche-un-simbolo-prima-avversato-poi-accettato-dalla-corte-europea&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=132%3Ail-crocifisso-nelle-aule-scolastiche-un-simbolo-prima-avversato-poi-accettato-dalla-corte-europea&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it
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Marco Canonico
La decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 novembre 2009, pronunciata a seguito del ricorso di una madre che lamentava la presenza del crocifisso nelle aule della scuola pubblica italiana frequentata dai suoi due figli minorenni ritenendola lesiva del principio di laicità dello Stato e del diritto dei genitori di educare la prole secondo le proprie convinzioni, aveva condannato l’Italia considerando contrastante con le previsioni della Convenzione la normativa che impone l’esposizione di detto simbolo religioso.
Secondo detta pronuncia il diritto dei genitori al rispetto delle loro convinzioni religiose e filosofiche va collocato nell’ambito del diritto fondamentale all’istruzione, senza che al riguardo l’art. 2 del Protocollo n. 1 distingua fra istruzione pubblica e privata, in quanto per i giudici di Strasburgo tale disposizione mira a tutelare la possibilità del pluralismo educativo, elemento essenziale per preservare la società democratica. Ne consegue che il rispetto delle convinzioni dei genitori deve realizzarsi nel quadro di un ordinamento scolastico aperto, in cui non devono assumere rilevanza l’origine sociale, le credenze religiose e l’appartenenza etnica degli allievi, in maniera che la scuola risulti luogo d’incontro di diverse religioni e culture. In simile prospettiva lo Stato deve curare che l’insegnamento sia impartito in maniera obiettiva e pluralista, mentre ogni forma di indottrinamento violerebbe la libertà educativa dei genitori.[...]
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staff@econet.it (Alunni) Libertà religiosa individuale Wed, 02 Nov 2011 10:05:13 +0000
Processo canonico di nullità matrimoniale e diritto di difesa quale limite all’efficacia civile della sentenza ecclesiastica https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Aprocesso-canonico-di-nullita-matrimoniale-e-diritto-di-difesa-quale-limite-allefficacia-civile-della-sentenza-ecclesiastica&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=119%3Aprocesso-canonico-di-nullita-matrimoniale-e-diritto-di-difesa-quale-limite-allefficacia-civile-della-sentenza-ecclesiastica&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it
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Marco Canonico
Il Concordato stipulato nel 1929 fra Italia e Santa Sede prevedeva all’art. 34 la possibilità che il matrimonio celebrato in forma canonica conseguisse effetti civili in virtù della trascrizione nei registri di stato civile. Si stabiliva altresì che la giurisdizione in ordine alla validità di tali matrimoni canonici trascritti, cosiddetti concordatari, fosse riservata alla giurisdizione ecclesiastica e le relative sentenze potessero ottenere riconoscimento nell’ordinamento statale.
L’Accordo di Villa Madama del 1984 ribadisce simili previsioni introducendo tuttavia, ai fini dell’attribuzione di efficacia civile alle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, la necessità di una sorta di giudizio di delibazione, analogo al procedimento all’epoca necessario per il riconoscimento delle sentenze straniere. Alla luce della nuova normativa pattizia, sollecitata dalle innovazioni introdotte dalla sentenza n. 18/82 della Corte Costituzionale italiana, la Corte d’Appello chiamata a valutare l’attribuzione di efficacia civile alla sentenza ecclesiastica è tenuta a verificare la sussistenza di una serie di requisiti, fra i quali figura il rispetto del diritto di agire e resistere in giudizio nel processo canonico. L’art. 8.2, lett. b, dell’Accordo di Villa Madama, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121, richiede infatti da parte della giurisdizione statale l’accertamento “che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell’ordinamento italiano”. [...]
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rosella@econet.it (Administrator) Libertà religiosa individuale Mon, 06 Dec 2010 15:27:31 +0000
Scuola privata d’ispirazione confessionale e libertà d’insegnamento https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Ascuola-privata-dispirazione-confessionale-e-liberta-dinsegnamento&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Ascuola-privata-dispirazione-confessionale-e-liberta-dinsegnamento&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it
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Marco Canonico
In Italia è garantito a livello costituzionale il diritto di istituire scuole private, che possono avere anche una ispirazione confessionale (art. 33, terzo comma, Cost.). In quest’ultimo caso, trattandosi di organizzazioni di tendenza, a tali scuole è riconosciuta la facoltà di selezionare il proprio personale per garantirne la conformità con l’ideologia che caratterizza l’istituzione, in deroga al generale criterio che impone il divieto di discriminazioni di natura religiosa per l’accesso al lavoro. In tale ottica l’art. 10.3 dell’Accordo di Villa Madama tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121, dispone che “le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica”. Questo significa che l’assenso dell’autorità ecclesiastica costituisce presupposto indispensabile per la nomina all’insegnamento presso detto Ateneo, ed addirittura per la prosecuzione del rapporto già in corso, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 14 dicembre 1972, espressamente richiamata dal n. 6 del Protocollo addizionale all’Accordo di cui sopra.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Libertà religiosa individuale Mon, 06 Dec 2010 15:16:48 +0000
Violazione del diritto all’istruzione e garanzia della libertà di pensiero, coscienza e religione: quale enforcement per la sentenza Lautsi c. Italia? https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Aviolazione-del-diritto-allistruzione-e-garanzia-della-liberta-di-pensiero-coscienza-e-religione-quale-enforcement-per-la-sentenza-lautsi-c-italia&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Aviolazione-del-diritto-allistruzione-e-garanzia-della-liberta-di-pensiero-coscienza-e-religione-quale-enforcement-per-la-sentenza-lautsi-c-italia&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it
Autori dell'articolo
Pietro Cuomo
Giulia Mantovani
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Corte EDU) si è recentemente pronunciata sul caso Lautsi c. Italia, nel quale veniva sollevata una questione di legittimità con riguardo ad alcune norme italiane (artt. 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 del r.d. 26 aprile 1928, n. 1297 e dell’art. 118 del r.d. 30 aprile 1924, n. 965 e dell’art. 676 del predetto d.lgs. n. 297 del 1994) che permettono l’esposizione di simboli religiosi confessionali (nel caso, crocifissi) in edifici scolastici pubblici. La controversia ebbe origine quando, nell’aprile 2002, la signora Lautsi, di origini finlandesi, chiese nel corso di una riunione scolastica la rimozione dei crocifissi dalle aule della scuola di Abano Terme frequentata dai suoi figli di otto e tredici anni, ritenendo che tale esposizione fosse in contrasto con il principio di laicità dello Stato, come peraltro già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale italiana (Cass. pen. Sez. IV, Sent. del 01 marzo 2000, n. 4273) in relazione all’esposizione di crocifissi nei seggi elettorali. Il Consiglio d’istituto negò la rimozione e contro tale decisione la signora ricorse al TAR del Veneto. Nel corso del giudizio, il TAR, alla luce del principio di laicità dello Stato e, comunque, degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, sollevò questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme regolamentari che consentono l’esposizione del crocifisso nelle aule. La Corte costituzionale dichiarò l’inammissibilità del ricorso a causa della natura regolamentare delle fonti impugnate, pertanto escluse dalla sua competenza (Corte Cost., Ord. del 15 dicembre 2004, n. 389). Fu allora il TAR a pronunciarsi nel marzo 2005 (TAR Veneto, Sent. del 17 marzo 2005, n. 1110), respingendo il ricorso della signora Lautsi. Secondo il TAR, infatti, il crocifisso esposto nelle aule scolastiche non aveva in quella sede valenza religiosa, ma stava a rappresentare la storia e la cultura italiana e la sua affissione non era pertanto in contrasto con il principio di laicità dello Stato garantito dalla Costituzione. Contro tale decisione, la signora Lautsi presentò ricorso al Consiglio di Stato ma anche qui non ottenne soddisfazione (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. del 13 febbraio 2006, n. 556). Il Consiglio aderì, infatti, alla tesi avallata dal TAR Veneto secondo la quale il crocifisso era divenuto un simbolo laico dei valori contenuti nella Costituzione italiana ed in particolare della convivenza civile. Contro tale ultima pronuncia la signora Lautsi fece ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Libertà religiosa individuale Thu, 01 Apr 2010 07:39:51 +0000
Esposizione di simboli e libertà religiosa: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=98%3Aesposizione-di-simboli-e-liberta-religiosa-il-caso-del-crocifisso-nelle-aule-scolastiche&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=98%3Aesposizione-di-simboli-e-liberta-religiosa-il-caso-del-crocifisso-nelle-aule-scolastiche&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it
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Marco Canonico
In tema di libertà religiosa negli ultimi anni ha suscitato particolare interesse la questione dei simboli che denotano l’appartenenza di singoli o gruppi ad una determinata confessione ovvero, quando esposti per disposizione delle pubbliche autorità, possono indicare il favore delle istituzioni nei riguardi di una certa religione. Il problema richiede attenzione in quanto, se da un lato appare logico e doveroso riconoscere a chiunque il diritto di comportarsi secondo i dettami della propria coscienza, e dunque consentire in linea generale di indossare gli abiti o gli accessori o i simboli che il soggetto preferisce e ritiene utili e confacenti alle proprie esigenze, d’altro lato ci si preoccupa di rispettare e tutelare anche la libertà di coloro che, entrando in contatto con i primi, possono essere per certi versi costretti a subire, o quanto meno tollerare, le scelte e manifestazioni simboliche e rituali altrui, senza contare le eventuali legittime limitazioni che potrebbero comunque rendersi necessarie, ad esempio per motivi di salvaguardia dell’ordine pubblico, come nell’ipotesi in cui si vietasse un vestiario dalle caratteristiche tali da rendere la persona irriconoscibile. Le accennate questioni si sono agitate in epoca recente, sotto vari profili, in diverse realtà statali, tanto da indurre ad esempio la Francia, pur considerata modello di laicità, ad introdurre una discutibile legge che vieta alle persone l’esposizione di simboli religiosi evidenti. Ma anche in altri Paesi si sono presentate problematiche analoghe, attinenti soprattutto alle difficoltà derivanti dall’utilizzo in pubblico del velo islamico e fattispecie similari, che già in passato hanno richiesto l’intervento della Corte europea dei diritti umani (Dahlab v. Switzerland, n. 42393/98, 15.2.01; Leyla Sahin v. Turkey, n. 44774/93, 10.11.05).[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Libertà religiosa individuale Wed, 31 Mar 2010 16:42:48 +0000
Il velo islamico nei luoghi educativi, la Turchia e le sfide della laicità. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Ail-velo-islamico-nei-luoghi-educativi-la-turchia-e-le-sfide-della-laicita&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=90%3Ail-velo-islamico-nei-luoghi-educativi-la-turchia-e-le-sfide-della-laicita&catid=68%3Aliberta-religiosa-individuale&Itemid=107&lang=it
Autore dell'articolo
Silvia Angeletti
Gli aspetti problematici, che segnano il rapporto tra l’ordinamento giuridico statale e la libertà di religione nella complessa realtà turca, si rivelano un costante banco di prova anche per le decisioni della Corte europea dei diritti umani. La sfida cui i giudici di Strasburgo sono chiamati, nei casi nei quali è coinvolta la Turchia, è quella di contemperare due esigenze almeno in parte contrapposte. Da un lato, vi è la necessità del governo turco di mantenere in vita un modello di Stato democratico, laico, secolarizzato nelle sue istituzioni e pluralista, pur muovendosi entro i confini di un territorio la cui consistenza religiosa vede una stragrande maggioranza di musulmani e nel quale le spinte verso un ritorno alla legge coranica come diritto comune del Paese sono tuttora presenti e forti (lo ha dimostrato, alcuni anni fa, il caso del “partito islamico della prosperità”, Refha Partisi v. Turkey, ricorso n. 41340/98). In questa difficile, a volte conflittuale situazione, la Corte europea non può mostrarsi insensibile alle ragioni del governo. Basti ricordare, al riguardo, che tra gli obiettivi stessi del Consiglio d’Europa vi è la valorizzazione dei principi democratici negli ordinamenti nazionali europei; inoltre, non va trascurato il ruolo della Corte di Strasburgo nella complessa vicenda dell’ingresso della Turchia nell’Unione Europea, ingresso in parte condizionato anche dalla dimostrazione, da parte delle istituzioni turche, di rispettare i fondamentali parametri di garanzia dei diritti umani sanciti dalla Convenzione di Roma. Con altrettanta attenzione, però, i giudici europei sono chiamati ad offrire risposte efficaci e coerenti alla domanda di tutela dei cittadini che desiderano esercitare liberamente il proprio credo religioso, manifestandolo nello spazio pubblico senza discriminazioni. Una delle forme in cui tale esigenza si esprime - talmente controversa nel dibattito a livello sovranazionale da divenire una sorta di simbolo politico dello scontro tra due diverse visioni della laicità - è quella che riguarda il rispetto della prescrizione religiosa (ma sul punto il consenso non è unanime) che impone l’uso del velo alle donne.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Libertà religiosa individuale Wed, 24 Mar 2010 07:37:23 +0000
Libertà di espressione c. libertà religiosa: il difficile equilibrio nella tutela della manifestazione del pensiero e della sensibilità dei credenti. https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=89%3Aliberta-di-espressione-c-liberta-religiosa-il-difficile-equilibrio-nella-tutela-della-manifestazione-del-pensiero-e-della-sensibilita-dei-credenti&catid=69%3Aliberta-religiosa-collettiva&Itemid=108&lang=it https://diritti-cedu.unipg.it/index.php?option=com_content&view=article&id=89%3Aliberta-di-espressione-c-liberta-religiosa-il-difficile-equilibrio-nella-tutela-della-manifestazione-del-pensiero-e-della-sensibilita-dei-credenti&catid=69%3Aliberta-religiosa-collettiva&Itemid=108&lang=it
Autore dell'articolo
Silvia Angeletti
Tra le questioni più attuali alle quali dà origine il confronto (e il conflitto) della libertà religiosa con altri diritti fondamentali, particolarmente vivace si presenta il dibattito intorno al rapporto tra diritto di manifestazione del pensiero e protezione della libertà e del sentimento religioso. La Corte europea dei diritti umani si è trovata ad affrontare diversi casi che vedono in discussione le due libertà, entrambe reputate essenziali per una società democratica, ed ha elaborato in materia una giurisprudenza ormai consolidata (quantomeno rispetto ad alcune affermazioni di principio). I principali punti fermi nelle decisioni dei giudici di Strasburgo, hanno trovato sostegno anche nelle dichiarazioni rese dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, in alcuni documenti dedicati a questo tema (Risoluzione 1510 / 2006, Freedom of expression and respect for religious beliefs; Raccomandazione 1805 / 2007, Blasphemy, religious insults and hate speech against persons on grounds of their religion; Risoluzione 1577 / 2007, Towards decriminalisation of defamation).Prendendo le mosse dall’affermazione circa il carattere fondamentale della libertà di espressione del pensiero, anche quando quest’ultimo sia accolto con disturbo o rechi offesa ad alcuni segmenti della società, la Corte giunge tuttavia a conclusioni non del tutto in sintonia con tali premesse, con riguardo ad alcuni casi nei quali, a fronte di una espressione (per lo più artistica), legittima ma reputata offensiva, vi è in gioco la sensibilità religiosa di una comunità di credenti. Facendo leva sull’art. 10 CEDU, secondo il quale la libertà d’espressione comporta doveri e responsabilità, i giudici europei riconoscono la legittimità di una restrizione del diritto in questione quando la stessa è motivata dall’esigenza di proteggere il sentimento religioso dei fedeli (considerato implicitamente una componente della libertà religiosa), e la sua adozione risponda al parametro della proporzionalità rispetto all’obiettivo da raggiungere. Proprio la difficoltà di ravvisare la sussistenza di quest’ultimo requisito, insieme alle perplessità suscitate dallo spostamento concettuale dalla tutela della libertà religiosa a quella della sensibilità religiosa, sono all’origine del notevole interesse della dottrina (in gran parte orientato in senso critico) per il caso Otto Preminger Institut v. Austria, nel quale la Corte imposta una riflessione i cui contenuti rimarranno pressoché intatti fino ad oggi, sebbene alcune decisioni più recenti lascino intravedere un mutamento di rotta da parte dei giudici europei.[...]
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rosella@econet.it (Administrator) Libertà religiosa collettiva Wed, 24 Mar 2010 07:16:02 +0000