Scuola privata d’ispirazione confessionale e libertà d’insegnamento |
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In Italia è garantito a livello costituzionale il diritto di istituire scuole private, che possono avere anche una ispirazione confessionale (art. 33, terzo comma, Cost.). In quest’ultimo caso, trattandosi di organizzazioni di tendenza, a tali scuole è riconosciuta la facoltà di selezionare il proprio personale per garantirne la conformità con l’ideologia che caratterizza l’istituzione, in deroga al generale criterio che impone il divieto di discriminazioni di natura religiosa per l’accesso al lavoro. In tale ottica l’art. 10.3 dell’Accordo di Villa Madama tra Italia e Santa Sede, reso esecutivo con L. 25.3.85 n. 121, dispone che “le nomine dei docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente autorità ecclesiastica”. Questo significa che l’assenso dell’autorità ecclesiastica costituisce presupposto indispensabile per la nomina all’insegnamento presso detto Ateneo, ed addirittura per la prosecuzione del rapporto già in corso, come chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 195 del 14 dicembre 1972, espressamente richiamata dal n. 6 del Protocollo addizionale all’Accordo di cui sopra.[...]
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