FALCINELLI-Sulla fecondazione eterologa, al bivio tra (ir)ragionevolezza del divieto e diritto umano alla libertà di autodeterminazione |
Il principio di offensività
|
|
|
Sommario: 1. La legge n. 40/2004 “riscritta” (anche) dalla sentenza Corte cost. n. 162/2014; 2. Nuovi diritti nella “nuova umanità costituzionale” della persona: la libertà di ricercare la genitorialità e il diritto individuale alla salute (psichica); 3. Il diritto penale contemporaneo davanti all’autodeterminazione e al consenso: paternalismo versus liberalismo..
1. Le contestazioni mosse contro la legge 19 febbraio 2004 n. 40 sono pressoché databili al suo nascere, quando cinque referendum abrogativi proponevano al corpo elettorale di pronunciarsi sul merito di molte scelte fatte dal legislatore, intendendo così contrapporre alla decisione del Parlamento una diversa scelta politica in materia di procreazione medicalmente assistita, ispirata alla più ampia libertà procreativa e alla piena libertà di scienza. La Corte costituzionale, com’è noto, aveva dichiarato ammissibili solo i quesiti parziali, bocciando il referendum per l’abrogazione totale della legge sulla base dell’assunto ribadito pure dalla sentenza di questi giorni: che la legge 40 fosse e sia una legge costituzionalmente necessaria, perché dettante «una prima legislazione organica», che assicura(va) «un livello minimo di tutela legislativa» a «una pluralità di rilevanti interessi costituzionali» (Corte cost., sent. n. 45/2005). [...]
|
|
|
|
|
|