L’interesse legittimo nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
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La Corte europea ha individuato anche nel nazionale interesse legittimo una posizione giuridica soggettiva riconducibile all’ampia nozione di diritto il cui carattere civile è necessario per godere delle garanzie previste dall’art. 6 C.E.D.U. Anche le posizioni del diritto interno che discendenti dal diritto pubblico rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 6 per l’aspetto civile, se l’esito del procedimento è determinante per i diritti e le obbligazioni di carattere privato del ricorrente.E’ determinante per la Corte che deve pronunciarsi sulla natura civile o meno dei diritti e delle obbligazioni valutare se nel procedimento interno siano o meno in gioco interessi patrimoniali del singolo. Nel caso in esame Mennitto/Italia ,infatti, la giurisprudenza C.E.D.U. ha riconosciuto la natura di droits et obligations de caractère civil ad una posizione soggettiva – oggetto di controversia tra un privato ed una pubblica amministrazione – che nell’ordinamento italiano è qualificata come interesse legittimo. La scelta indicata, però, non dovrebbe affatto sorprendere se la si legge alla luce della giurisprudenza della Corte europea sul punto del art. 6 ,1§. Essa si colloca perfettamente nel solco delle decisioni assunte dai giudici lussemburghesi sulla qualificazione dei droits et obligations de caractère civil. Accogliere all’interno della nozione di civil rights/droits civil pozioni giuridiche non aventi i caratteri propri del diritto in senso stretto significa dare accesso alla tutela di cui all’art. 6 C.E.D.U. a situazioni giuridiche soggettive che non corrispondono a diritti soggettivi, ma ad una vasta gamma di situazioni giuridiche purché caratterizzate dal carattere della patrimonialità. [...]
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