Home Principi e tutela penale Principi del diritto penale I principi di legalità e di irretroattività
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I principi di legalità e di irretroattività
FALCINELLI-L’alba del concorso “eventuale” nel reato di associazione mafiosa: la garanzia della legalità penale contro le nebbie della giurisprudenza
Autore dell'articolo
Daniela Falcinelli

Sommario. 1. Il fatto, le sentenze delle autorità giudiziarie italiane, le norme penali applicate; 2. I termini di violazione dell’art. 7 CEDU nella non “riconoscibilità” dell’interpretazione e dell’applicazione della norma incriminatrice; 3. La matrice giurisprudenziale e il formante delle Sezioni unite: alle origini del concorso esterno nel delitto di associazione mafiosa; 4. Oltre la sentenza di Strasburgo: concorrente esterno – non partecipe, “chi è costui”?.

1. Con decisione del 5 aprile 1996 il Tribunale di Palermo ha condannato Bruno Contrada a una pena di dieci anni di reclusione per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ritenendo provato che nel periodo tra il 1979 e il 1988, quale ufficiale di polizia e vice direttore del servizio segreto civile (SISDE), avesse notevolmente contribuito allo svolgimento delle attività e al raggiungimento degli obiettivi di “Cosa Nostra”, fornendo ai membri della “commissione provinciale di Palermo” informazioni riservate relative alle indagini e alle operazioni di polizia riferibili agli appartenenti all’associazione in questione. La soluzione della punibilità esprime l’adesione del giudice di prime cure all’approccio esegetico favorevole alla configurazione del concorso eventuale esterno – ex art. 110 c.p. – in reato necessariamente plurisoggettivo quale è il delitto ex art. 416 bis c.p., ciò consentendo l’incriminazione del comportamento prestato da chi, pur non facendo parte (non “partecipe”) della struttura associativa criminale si presti nondimeno a corroborarla e coadiuvarla.

 
FALCINELLI-La stabilità della norma scritta, la temporaneità della iuris dictio: statica e dinamica del “delitto” e del “castigo”
Autore dell'articolo
Daniela Falcinelli

Sommario: 1. “Scrivere” la norma penale, “leggere” la norma penale: due azioni a confronto; 2. Premessa sulla teoria del parametro convenzionale interposto, ex art. 7 CEDU; 3. Focus sugli argomenti della Corte: la ragionevole eterogeneità tra norma scritta ed interpretazione giurisprudenziale.

1. Molteplici e discordanti, sincroniche e diacroniche, le correnti interpretative che fanno il quadro “vivente” delle norme penali reclamano da tempo la ri-definizione di un equilibrio tra il momento della produzione legislativa e quello della applicazione giurisprudenziale, che segna l’esistenza giuridica della disposizione “dichiarandone” un certo significato normativo. Con l’espressione diritto vivente si intende infatti il diritto interpretato e applicato dai giudici, il diritto che “vive” in una interpretazione giurisprudenziale consolidata o costante, insomma il diritto che la giurisprudenza determina e quindi in un certo senso stabilizza. Meglio ancora: è il diritto “effettivo” in quanto accertato dall’ordinamento attraverso la mediazione giudiziale dell’interprete.[...]

 
L’ “evoluzione” del principio di retroattività della legge penale più favorevole: un nuovo diritto fondamentale
Autore dell'articolo
Daniela Falcinelli
E’ il punto di volta, epocale, di un cammino esegetico prudentemente avanzato nella ricerca di un equilibrio tra la ricognizione letterale dell’art. 7 § 1 della Cedu (Nulla poena sine lege) da un canto, e la rimeditazione sui margini di espansione concettuale del disposto, abile a dare spazio ai nuovi volti della legalità (alias garanzia) penale, dall’altro. La Corte europea dei diritti dell’uomo (http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc) torna ad occuparsi della traduzione contenutistica dell’art. 7 rimettendo sul tavolo la delicata discussione circa l’effettiva articolazione del principio in esso sancito quanto alla successione nel tempo delle leggi penali: se di caratura esclusivamente negativa, quale divieto di applicazione retroattiva sia della fattispecie incriminatrice sia della pena ad essa conseguente, o piuttosto implicante anche il riflesso immediatamente positivo del diritto di applicazione della legge sopravvenuta più favorevole. Lo fa sullo sfondo di una giurisprudenza delle Corti Europee che preannunciava una evoluzione esegetica. La formulazione letterale dell’art. 7 – ben distante dal tenore dell’art. 15 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, come anche dall’art. II – 109, comma 1, della nuova Costituzione Europea - aveva consentito, sin dalla decisione del 6 marzo 1978 nel caso X c. Repubblica federale tedesca (ricorso n° 7900/77), l’affermarsi di un orientamento dei giudici di Strasburgo attento a valorizzare la mancata “espressione” del rilievo retroattivo dell’abolitio criminis e più latamente della norma di maggior favore: «in effetti, ai sensi dell’articolo 7, una persona può essere condannata solo per un’azione che costituiva reato al “momento in cui è stata commessa”» (caso Baskaya e Okçuoglu c. Turchia, decisione dell’8 luglio 1999, ricorsi n° 23536/94-24408/94). [...]
 
Sulla prevedibilità ex ante dell’interpretazione ed applicazione della legge penale, id est sulla comprensibilità del precetto penale
Autore dell'articolo
Daniela Falcinelli
Al crocevia tra l’irretroattività, la determinatezza e la tassatività della legge penale, acquista un preciso contorno l’indefettibile premessa di garanzia che deve guidare la formulazione e l’applicazione di ogni fattispecie incriminatrice: essa è suggellata dall’in se dell’art. 7 § 1 della Cedu (Nulla poena sine lege) nei tratti della conoscibilità del precetto penale. La segnalata pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc), nell’incedere delle sue argomentazioni, investe trasversalmente questa tematica proprio fotografando un contesto di fluidità interpretativa che, intersecandosi con una evoluzione normativa infine sfociata nell’abrogazione della disposizione incriminatrice per difetto di precisione, mette sul tappeto la verifica di una applicazione retroattività occulta dell’ipotesi delittuosa in imputazione. La formula ricorrente nella giurisprudenza europea, e riprodotta anche nel testo in commento, vuole del resto ciascuno messo in grado di conoscere quali azioni od omissioni possano comportare la responsabilità penale ai sensi della pertinente disposizione, non solo in base alla sua formulazione linguistico-grammaticale ma anche avvalendosi dell’interpretazione fornitane dai tribunali (casi: Kokkinakis c. Grecia, decisione del 25 maggio 1993, ricorso n° 14307/88; Cantoni c. Francia, decisione del 15 novembre 1996, ricorso n° 17862/91).[...]
 


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Intervista a Luisa Cassetti e Angela Di Stasi sul loro libro "Diritti e giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo" (Jovene Editore)

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