CIERVO-Il divieto di fecondazione eterologa davanti alla Corte di Strasburgo: un campanello d’allarme per la legge 40 ? |
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Con questa importante sentenza del 1º aprile 2010, la I sezione della Corte di Strasburgo è ritornata su alcune questioni che riguardano l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (d’ora in avanti PMA) da parte di coppie sterili e/o infertili. La decisione in commento risulta di grande interesse per il giurista italiano, poiché affronta il tema del divieto di accesso alle tecniche di PMA di tipo eterologo nella legislazione austriaca – un divieto previsto anche dalla legge italiana - e della sua compatibilità con la CEDU. Prima di entrare nel merito della questione però, riteniamo sia utile svolgere una breve premessa: la legge austriaca n. 293 del primo luglio 1992 - “Bundesgesetz mit dem Regelungen über die medizinich Fortpflanzung” (“Fortpflanzungsmedizingesets” – d’ora in avanti FmedG) - ha regolamentato l’accesso alle tecniche di PMA per le coppie sterili e/o infertili stabilendo, sin dall’articolo 1, comma 1, n. 1 che esse consistono “…nell’applicazione di metodi medici intesi a dare inizio ad una gravidanza non originata con rapporto sessuale”. [...]
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