1.Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale italiana è ritornata nuovamente a valutare la legittimità della legge n. 40/2004, con riferimento al divieto assoluto di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (d’ora in avanti, PMA) di tipo eterologo, così come desumibile dagli artt. 4, comma 3, 9, commi 1 e 3, 12, comma 1, in ragione delle questioni di costituzionalità sollevate dai Tribunali di Milano, Firenze e Catania. Erano stati proprio questi giudici, infatti, nel corso del 2011, a sollevare identiche questione di legittimità costituzionale della legge 40 che, pur essendo state dichiarate ammissibili dalla Consulta, non erano poi state valutate nel merito in quanto, con l’ordinanza n. 150/2012, la Corte aveva restituito gli atti ai rispettivi magistrati, affinché riconsiderassero la questione alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande Chambre della Corte EDU (S. H. e altri contro Austria, 3 novembre 2011). [...]
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