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PIERONI S. – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E ANONIMIZZAZIONE DELLE SENTENZE: LE DIVERSE SOLUZIONI DELLE CORTI.

Abstract

La diffusione di tecnologie informatiche e mezzi di comunicazione telematici consente una sempre più rapida circolazione di dati e informazioni, rappresentando sempre più nuove e potenziali minacce per il diritto alla riservatezza dei soggetti cui le informazioni ineriscono, sì da richiedere garanzie sempre più stringenti.

La tutela della riservatezza dei dati personali interessa anche le decisioni giudiziarie pubblicate sui siti internet istituzionali delle magistrature e disciplinata da una normativa volta a trovare un punto di equilibrio tra due contrapposti interessi: quello della riservatezza dei soggetti che si trovano coinvolti in una controversia giudiziaria e quello della trasparenza e pubblicità della funzione giudiziaria. Difatti molti Giudici[1] rendono liberamente accessibili al pubblico le proprie decisioni, ponendosi così la questione dell’oscuramento dei nominativi degli interessati, non solo in presenza di dati considerati sensibili, ai fini della protezione della riservatezza delle parti e dei terzi interessati dal giudizio. Questione che si pone anche a fronte dell’uso crescente dei comunicati stampa, da parte delle giurisdizioni superiori, per rendere note le decisioni più significative che vengono adottate.[…]

 

PIERONI S. – Il respingimento alla frontiera come espulsione collettiva, non configurabile in caso di “condotta colpevole” degli stranieri.

Abstract

La Grande Chambre nella sentenza N.D. e N.T. c. Spagna esclude i ricorrenti dal campo di tutela del divieto di espulsioni collettive (art. 4 Prot. IV) non potendosi considerare ‘collettiva’ la loro espulsione in forza di molteplici argomentazioni. Determinante è la ‘condotta colpevole’ dello straniero la cui interpretazione, nella sentenza indicata, assume ampia portata, non più limitata alla violazione dell’obbligo di cooperazione configurata dalla precedente giurisprudenza della Corte.[…]

The  Eur.Court of Human Rights (Grand Chamber) in the case of N.D. and N.T. v. Spain excludes the applicants from the field of protection of the prohibition of collective expulsions (Article 4 Prot. IV) since their expulsion cannot be considered ‘collective’ on the basis of multiple arguments. The decisive factor is the ‘guilty conduct’ of the foreigner, whose interpretation, in the sentence indicated, assumes wide scope, no longer limited to the violation of the obligation of cooperation set up by the previous case law of the Court.[…]

PIERONI S. – Ne bis in idem sanzionatorio. La problematica applicazione nella sentenza Jóhannesson c. Islanda dei criteri elaborati dalla Grande Camera

Abstract

Introduzione.
La Prima Sezione della Corte EDU si è trovata a fare applicazione per la prima volta dei “criteri-guida” forniti dalla Grande Camera della Corte EDU nella nota sentenza A. e B. c. Norvegia del 15 novembre 2016 in materia di ne bis in idem (art. 4, Protocollo 7 alla CEDU), questa volta ravvisando, all’unanimità, la violazione della garanzia convenzionale sotto il profilo dell’assenza di una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” tra i due procedimenti sanzionatori.
Peraltro, la pronuncia risulta di particolare interesse, in quanto, sottolineandosi le differenze tra il caso esaminato e quello deciso dalla Grande Camera, se, da un lato, sembra indicare agli interpreti i limiti entro i quali va ricondotto il criterio della “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta” di cui alla sentenza A. e B. c. Norvegia, dall’altro, come vedremo, non chiarisce i parametri definiti per l’individuazione dei medesimi.
2. Il ne bis in idem ‘sanzionatorio’ nella giurisprudenza della Corte EDU.
La controversia rappresenta ulteriore declinazione del riconoscimento da parte della Corte EDU della natura “sostanzialmente penale” di molte sanzioni tradizionalmente qualificate nel nostro ordinamento come amministrative , collocandosi nel delicato e controverso dibattito della compatibilità del principio del ne bis in idem (art. 4 del Protocollo n. 7) con il c.d. doppio binario sanzionatorio. Difatti, l’operata riqualificazione, secondo i parametri della Corte EDU, delle sanzioni amministrative in sanzioni penali, comporta l’applicazione, per il medesimo fatto, di due misure afflittive, ancorché una formalmente amministrativa, con conseguente illegittimità convenzionale di siffatto bis in idem sanzionatorio.[…]

The First Section of the European Court of Human Rights applied for the first time the “guiding principles” provided by the Grand Chamber of the Court in the judgment A. and B. v. Norway of 15 November 2016 on ne bis in idem (Article 4, Protocol 7 ECHR), recognizing in this case a violation of the conventional guarantee due to the absence of a ” sufficiently close connection in substance and time” between the two sanctioning proceedings.
Moreover, the ruling of particular interest, because it sets out various issues stemming from the fact that, on the one hand, it seems to indicate the limits within which the criterion of the “sufficiently close connection in substance and time” can be applied (as in A and B. v. Norway), on the other hand, it does not provide defined parameters to identify them, grounding, instead, on the basis of factual circumstances that force the interpreter to elaborate case by case the rule in the specific case.[…]

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