Con riferimento al tema oggetto dell’intera ricerca, questa sezione ha l’obiettivo di curare ed analizzare l’effettività dei diritti affermati nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo nel processo penale.
Quale premessa dell’intera ricerca occorre segnalare che l’art. 46 C.e.d.u. impone alle parti contraenti di “impegnarsi a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie in cui sono parti”. L’art. 41 C.e.d.u. prevede che se “la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.
Fondamentale ai fini dell’argomento della nostra ricerca, è il passaggio realizzato soltanto nel 1973, quando l’Italia si assoggettò alla giurisdizione della Corte di Strasburgo, accettando la clausola in ordine alla giurisdizione obbligatoria della Corte europea dei diritti dell’uomo, oltre che quella relativa al diritto di ricorso individuale a tale Corte.
Per lungo tempo, l’accertamento da parte della Corte di Strasburgo di una violazione del giusto processo come prefigurato dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo ha trovato quale unica soddisfazione la condanna ad un’equa riparazione di colui che aveva subito tale ingiustizia senza però che venisse in qualche modo imposta alcuna “riparazione” sul piano strettamente processuale ed ordinamentale.
Passi significativi verso l’effettività dei diritti sovranazionali in ordine ad un processo equo sono stati compiuti negli anni recenti ed hanno portato a conclusione un percorso che obbliga, oggi, il nostro Stato a farsi protagonista “attivo” di una prospettiva europea nell’ambito del processo penale. Tale necessità è da considerare non più differibile a seguito di interventi giurisprudenziali – sia della Corte costituzionale, sia della Corte di cassazione – che hanno sviluppato un’interpretazione delle norme ed, in particolar modo, di quelle sovranazionali da cui non è dato prescindere nell’analisi degli effetti conseguenti ad eventuali pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, rivolte contro il nostro Paese, che accertino la violazione di parametri convenzionali.
Il riferimento è al caso “Dorigo” ed alle conseguenti pronunce della Corte di cassazione e dei giudici costituzionali, nonché alle sentenze costituzionali n. 348 e 349 del 2007. Invero, se nel primo caso, è stato elaborato il principio secondo cui non debba avere esecuzione la sentenza conclusiva di un procedimento penale che la Corte di Strasburgo ha giudicato “non equo”, nel secondo, le norme convenzionali sono state assurte a parametri aventi rilevanza nel vaglio di costituzionalità della legge interna.
I passi avanti compiuti da parte della giurisprudenza, al momento, non sono ancora stati affiancati da compiute soluzioni legislative volte a fornire strumenti “processuali” idonei a garantire una sorta di restitutio in integrum per colui che abbia subìto un processo inficiato da violazioni dei principi fondamentali sanciti dalla C.e.d.u. I vari disegni di legge presentati sull’argomento non hanno mai trovato definitiva realizzazione.
Obiettivo della ricerca qui posta in atto è quella di verificare, allo stato attuale delle cose, l’effettività dei diritti nell’ordinamento interno per ciò che concerne l’affermazione del giusto processo sovranazionale. A tal fine, saranno selezionate ed analizzate le principali decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo aventi rilevanza in questo ambito, nonché le pronunce della giurisprudenza “interna” significative ai fini del percorso sopra accennato ed, in attesa di un intervento legislativo sul punto, si darà conto dei disegni di legge vertenti su questa materia oltre che dei già realizzati provvedimenti normativi. Il tutto affiancato da un costante monitoraggio dei più rilevanti “eventi” giurisprudenziali e legislativi che dovessero intervenire sul punto.
With reference to the overall theme of the research project, this section has the objective of discussing and analyzing the effectiveness of the rights established in the European Convention of Human Rights in criminal proceedings.
As a premise of the research it should be noted that Article 46 ECHR requires contracting parties to “commit themselves to respect the final rulings of the Court in any case in which they are parties.” Article 41 ECHR states that if “the Court finds that there has been a breach of the Convention or its protocols, and if the internal law of the Contracting Party concerned allows only partial reparation for the consequences of such a breach, the Court shall, when appropriate, afford just satisfaction to the injured party”.
A fundamental change regarding the subject of our research only occured in 1973, when Italy subjected itself to the jurisdiction of the Strasbourg Court and accepted the clause regarding the compulsory jurisdiction of the European Court of Human Rights, as well as the right of the individual application to the same Court.
For a long time, the examination by the Court of Strasbourg of a violation of due process as envisaged by the European Convention on Human Rights only found satisfaction in the sentence of fair compensation for those who had suffered such an injustice, but without the imposition of any form of “reparation”, in strictly procedural terms, that affected the domestic legal system.
Significant steps towards the effectiveness of supranational rights, in relation to the fair trial, have been taken in recent years, and have brought to a conclusion a process that obliges the Italian state to be an active protagonist, from a European perspective, in the context of the criminal process. The necessity is to no longer consider delays as acceptable following giurisprudential interventions – be they by the Constitutional Court, or the Court of Cassation – that have developed an interpretation of rules and, in particular, supranational rules, that must be taken into account in the analysis of the consequential effects of any rulings of the European Court of Human Rights, with reference to Italy, that establish the violation of conventional parameters.
The reference here is to the “Dorigo” case, and the subsequent rulings of the Court of Cassation and the Constitutional Court, as well as the constitutional judgments nn.348 and 349, dated 2007. If the first case saw the development of the principle by which the final decision of a criminal proceeding that the Court of Strasbourg has judged “unfair” should not be executed, in the second, conventional norms were used as parameters that have an important impact on the scrutiny of the constitutionality of domestic law.