Libertà di manifestazione del pensiero

Freedom of Expression

LEOTTA C.- I limiti all’incriminazione del negazionismo del genocidio degli Armeni

1. Il caso.- Doğu Perinçek è un uomo politico turco, capo del Partito Turco dei Lavoratori, che nel 2005, in occasione di tre distinti eventi pubblici avvenuti in Svizzera, manifesta opinioni negazioniste sul genocidio degli Armeni (Metz Yeghérn). Il primo episodio avviene a Losanna, nel Cantone di Vaud, il 7 maggio 2005, quando Perinçek, in una conferenza stampa, afferma che «the Armenian Genocide is an international lie» orchestrata dalle forze imperialiste degli Stati Uniti e dell’Europa. Il secondo fatto si verifica il 22 luglio 2005 a Opfikon, nel Cantone di Zurigo, in occasione di una commemorazione del Trattato di Losanna del 1923, durante la quale il ricorrente afferma che il problema dei Curdi e degli Armeni non è mai esistito e distribuisce un volantino dal titolo The Great Powers and the Armenian question. Il terzo episodio risale al 18 settembre dello stesso anno: Perinçek a Köniz, nel Cantone di Berna, nuovamente pronuncia frasi negazioniste, riporta presunte fonti sovietiche che escluderebbero la commissione di un genocidio da parte della Turchia e ribadisce che gli Armeni all’inizio del XX secolo fossero alleati delle forze imperialiste nemiche dell’Impero ottomano. Conclude, infine, dicendo che «there was no genocide of the Armenians in 1915. It was a battle between peoples» (cfr. Doğu Perinçek v. Switzerland, parr. 13-16).Perinçek, a causa di tali dichiarazioni, il 9 marzo 2007 è condannato al pagamento di una pena pecuniaria dal giudice di Losanna per il reato di cui all’art. 261-bis, par. 4, cod. pen. svizzero che punisce chi pubblicamente nega, minimalizza in modo grossolano o giustifica un genocidio o un altro crimine contro l’umanità, per ragioni di discriminazione razziale, etnica o religiosa. La condanna è confermata nei successivi gradi di giudizio. Il politico turco ricorre alla Corte EDU lamentando la violazione dell’art. 10 CEDU (diritto alla libera manifestazione del pensiero); i giudici di Strasburgo (Sezione II), accogliendo il ricorso, il 17 dicembre 2013 dichiarano che la condanna è in contrasto con la disciplina convenzionale di cui all’art. 10 CEDU. […]
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