Autore: Alessandro Ferminelli

ANTROPOCENE RIFLESSIONI DAL PUNTO DI VISTA DEI GIURISTI

Venerdì 24 novembre 2023 h 16:00
a partire dal volume di Domenico Amirante“Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l’Antropocene” Bologna, 2022
AULA 11 | DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA VIA A. PASCOLI | PERUGIA
SALUTI ISTITUZIONALI:
Prof. Maurizio OLIVIERO – Rettore dell’Università degli Studi di Perugia Ing. Luca PROIETTI – Direttore generale di Arpa Umbria
Prof. Andrea SASSI – Direttore Dipartimento di Giurisprudenza
INTRODUCE E MODERA:
Prof. Daniele PORENA – Università degli Studi di Perugia – Direttore di CISAFAINTERVENGONO:
Prof. Lucio PEGORARO – Universidad de Salamanca
Prof.ssa Luisa CASSETTI – Università degli Studi di Perugia Prof. Antonio BARTOLINI – Università degli Studi di Perugia
CONCLUDE:
Prof. Domenico AMIRANTE – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

CASE OF LOCASCIA AND OTHERS V. ITALY

Autore dell’articolo
ALFREDO RIZZO

Abstract

Con la recente sentenza Locascia et alteri c. Italia la Corte europea dei diritti dell’uomo aggiunge un ulteriore tassello alla giurisprudenza che si è interessata dei gravi episodi di inquinamento che si sono verificati negli ultimi decenni soprattutto nell’Italia meridionale. Rispetto ad altri casi precedenti, la Corte ha esaminato e accolto la tesi della violazione dell’art. 8 CEDU (vita privata e familiare) rilevando in tal caso non solo la situazione di degrado ambientale in sé considerata, ma anche la sostanziale assenza di interventi concreti da parte delle autorità locali al fine di contenere gli effetti delle emissioni nocive derivanti dalla mancata raccolta dei rifiuti urbani nelle aree interessate. Tali interventi, infatti, hanno costretto la cittadinanza e le persone a ridurre in modo consistente l’esercizio delle proprie libertà costituzionalmente e internazionalmente garantite. In una condizione di grave esposizione a pericolo per la salute, tali interventi rappresentano un ulteriore elemento che fa emergere la lesione del bene tutelato all’art. 8 CEDU. Alla luce di tali elementi, la Corte ha constatato l’impossibilità da parte sua di attingere al criterio secondo cui la compressione di una libertà tutelata dalla Convenzione può essere valutata alla luce delle esigenze della “società nel suo complesso”, ciò che avrebbe potuto eventualmente consentirle di raggiungere una conclusione differente rispetto a quella contenuta nella sentenza in esame.

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