Autore: Rosella Alunni

LOMBARDI A. – Il controllo delle comunicazioni elettroniche del lavoratore alla luce della sentenza Bărbulescu c. Romania della Grand Chamber

Abstract

SOMMARIO

1. Introduzione.
2. Il caso Bărbulescu contro Romania.
2.1. I fatti
2.2. La sentenza della Grand Chamber
2.3. Applicazione dei principi al caso Bărbulescu ed affettività.
3. Dalla interpretazione restrittiva adottata dalla Corte Edu del diritto alla privatezza delle comunicazioni elettroniche del lavoratore, alla Grand Chamber.
4. Brevi cenni sulla disciplina italiana.
1. Introduzione
La sentenza Bărbulescu c. Romania, oltre ad affrontare un tema di grande attualità, concernente il bilanciamento tra il diritto del datore di lavoro di controllare i dispositivi elettronici aziendali lasciati in uso ai dipendenti e quello del prestatore che si rende inadempiente rispetto al relativo utilizzo, ha destato particolare interesse, tra gli addetti ai lavori e non, per il pronunciamento della Grand Chamber della Corte Edu, la quale dopo anni di sentenze, che già di per sé introducevano elementi di innovazione e riflessione rispetto al tema, si è discostata dai giudizi che l’hanno preceduta riconoscendo la violazione dell’art. 8 CEDU.
Come detto, il tema è particolarmente attuale e delicato in virtù dei numerosi problemi connessi all’avvento delle tecnologie sui luoghi di lavoro, che determinano pericoli sia in termini di produttività, posto che il lavoratore allorquando utilizza le risorse aziendali per scopi personali sottrae tempo allo svolgimento della mansione cui è adibito, oltre a comportare costi per l’impresa, imputabili all’eventuale attività illecita svolta in rete, che potrebbe compromettere la sicurezza dei sistemi informatici. La questione non è di facile risoluzione, posto che gli interessi in gioco sono entrambi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico ed occorre, dunque, che sia garantito un bilanciamento dei diritti sia del lavoratore alla propria privacy, sia del datore al rispetto delle limitazioni poste .[…]

The issue of employee control over workers, implemented through monitoring of e-mails and devices in their use, is of interest because of the importance of IT tools in the manufacturing process.
On this topic there are numerous precedents of the ECHR Court (for example Copland vs. Great Britain) in which it has been asserted that the use of IT tools at work for private purpose is protected by Article 8 ECHR.
However, those precedents were subject to review by the ECHR Court, which adopted a restrictive interpretation of that Article in the Bărbulescu vs. Romanian judgement and it affirmed the legitimacy of checking the correspondence between the worker and third parties that involved workers private aspects.
In September 2017, the ECHR Grand Chamber was called upon to rule again on the facts of the that judgment and the Court affirmed the applicability of the protection of Article 8 ECHR provided that the monitoring will be in accordance with the principles of transparency and proportionality.

STEFANELLI S. – Illegittimità dell’obbligo del solo cognome paterno

Abstract

SOMMARIO: 1. Concorrente attribuzione del cognome materno, per accordo tra i genitori. – 2. Residue ipotesi di automatica attribuzione del solo cognome paterno. – 3. Disegni di legge di riforma.

1. Concorrente attribuzione del cognome materno, per accordo tra i genitori

Dopo aver ripetutamente rinunciato ad incidere sulla pur rilevata illegittimità della norma – immanente nel sistema e desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del Regolamento di Stato civile approvato con d.P.R. n. 396 del 2000 – che impone l’attribuzione del cognome paterno al figlio di genitori coniugati, la Corte Costituzionale ha finalmente superato l’eccezione che ascriveva la decisione alla discrezionalità del legislatore, ed ha inciso sulla cognominizzazione non solo dei figli matrimoniali, ma anche di quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti contestualmente dai genitori e di quelli destinatari di sentenza di adozione parentale, ai sensi del Titolo I della l. n. 184 del 1983.
Tale previsione aveva passato indenne un primo vaglio di costituzionalità, avendo ritenuto la Consulta che il limite all’uguaglianza tra i coniugi fosse giustificato dall’esigenza di salvaguardare l’unità della famiglia , ma in una più recente occasione la Consulta non aveva mancato di evidenziare come «l’attuale sistema di attribuzione del cognome (fosse) retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto romano della famiglia, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna», e si ponesse in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia. La declaratoria di incostituzionalità fu allora evitata solo in quanto l’accoglimento della questione avrebbe lasciato «aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l’ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all’atto della nascita di ciascuno di essi». Si richiedeva, in altri termini, una pronuncia che esulava dalle «rime obbligate» che confinano i poteri della Corte .
Corte[…]

The Constitutional Court has declared the unconstitutionality of several provisions of the Civil Code (Articles 237, 262 and 299) and Articles 33 and 34 of Presidential Decree No. 396/ 2000 providing for the automatic attribution of the paternal surname to legitimate children, also when the parents wish otherwise, in a case referred to it by the Court of Appeal of Genoa in which an Italian-Brazilian couple want to give their son both surnames, the maternal and paternal ones. The Constitutional Court held that the automatic attribution of paternal surnames is not consistent with the principle of equality between the sexes and violated the child’s constitutional right to his -or her- own personal identity.

ANGELETTI S. – La questione del velo integrale torna a Strasburgo. Brevi considerazioni intorno a Dakir c. Belgique e Belcacemi et Oussar c. Belgique.

Abstract

Con le recenti sentenze Dakir c. Belgique e Belcacemi et Oussar c. Belgique, pronunciate dalla Seconda sezione della Corte europea dei diritti umani, i giudici di Strasburgo tornano sulla questione del velo integrale a non molta distanza dalla ben nota decisione S.A.S. v. France del luglio 2014. Le due controversie mostrano più di una somiglianza con il caso francese, a partire dai percorsi legislativi che hanno condotto prima la Francia nel 2010, subito dopo il Belgio (giugno 2011), a promulgare un divieto di comparire in luogo pubblico con il volto travisato, adducendo ragioni essenzialmente legate ai profili di sicurezza, al principio di eguaglianza tra uomini e donne e al rispetto del valore sociale della pacifica convivenza in un clima di apertura e di dialogo, compendiato nella formula del “vivre ensemble”. Forti analogie emergono anche nelle considerazioni con le quali le rispettive Corti costituzionali hanno avallato la scelta parlamentare sul piano costituzionale. Non sorprende, dunque, che le doglianze oggi introdotte di fronte a Strasburgo ripropongano (seppure in termini più sintetici) gli stessi nodi problematici e le stesse valutazioni poste all’attenzione dei giudici nel caso S.A.S. v. France. […]

In the recent cases Dakir c. Belgique and Belcacemi et Oussar c. Belgique, the European Court of Human Rights upheld the decision rendered in the well – known 2014 case, S.A.S. v. France, regarding the burqa/niqab ban in public spaces. Establishing that the 2011 Belgian law, sanctioning the wearing in public of a face-covering veil, is compatible with the limitations provided in Article 9 ECHR, the Strasbourg Court applied all the arguments seen in the French case.
Before else, the ruling relied on the criterion of “vivre ensemble”, conceived as a requisite value for social cohesion and respect for pluralism and which can be subsumed into the protection of “rights and freedoms of others” for the sake of being held legitimate under Article 9. It shall be argued that the principle of “living together” is too vague and ambiguous a tool to be used as a juridical reason to justify a limitation on individual freedoms, therefore leaving space for other, more meaningful means, like the (material) concept of public order
[…]

STEFANELLI S. – Trascrizione dell’atto di nascita da gestazione per altri

Abstract

SOMMARIO: 1. Il diritto non è scritto sulle nuvole, ma sulla pelle di donne, uomini e bambini. – 2. Genitorialità biologica ed affettività. – 3. Nascita da gestazione per altri e valutazione dell’interesse del minore.

1. Il diritto non è scritto sulle nuvole, ma sulla pelle di donne, uomini e bambini
La lettura della decisione resa dalla Corte d’Appello tridentina, memori delle ragioni che sostennero non molti anni or sono le ragioni che sostennero l’opposta soluzione offerta dalla Corte di Cassazione alla questione della trascrivibilità dell’atto di nascita da gestazione per altri realizzata all’estero , suscita la riflessione che Paolo Grossi dedicò alla storia del diritto, ricordando che, «al di sotto dei tanti momenti autonomi di cui la storia è composta, c’è una linea che si distende unitaria, perché il diritto è vita, non è scritto sulle nuvole ma sulla pelle degli uomini» . I «grandi problemi della vita» che disegnano questo continuum sono personificati da alcuni bambini, nati in Paesi che ammettono e disciplinano la gestazione per altri, partoriti da donne che non hanno mai avuto intenzione di riconoscerli come propri, e generati in vitro, per la realizzazione del progetto procreativo di una coppia italiana. Elementi distintivi sono i rispettivi Stati di nascita (l’Ucraina per il caso esaminato dalla S.C., l’Ontario per quello giudicato a Trento), la continuità biologica con uno dei genitori intezionali (assente nel primo caso, e presente nel secondo), e la composizione della coppia (formata da persone di sesso diverso nella vicenda più risalente, dello stesso sesso in quella in commento). Radicalmente diverso è, allo stato, l’epilogo giudiziario: avendo ritenuto che il riconoscimento dell’atto di nascita formato in Ucraina contrastasse con l’ordine pubblico, la S.C. confermò infatti la decisione di separare il minore dalla coppia, per avviarlo all’adozione secondo la disciplina della l. n. 184/1983, secondo la procedura semplificata dettata dall’art. 11 della stessa per i bambini cui non sia costituito alcuno status filiations. Al contrario, la Corte d’Appello di Trento ha ordinato la trascrizione provvedimento con cui le autorità canadesi riconoscevano ai due uomini la paternità dei gemelli, ai quali era originariamente stato riconosciuto lo status solo nei confronti del padre genetico.[…]

The Court of Appeal of Trento decided that two gay partners should be legally recognised as the fathers of two surrogate children, not just the parent who is biologically related, because parental relationships should not be determined only by the biological link. «On the contrary, one must consider the importance of parental responsibility, which is manifested in the conscious decision to raise and care for the child». The consequences of the violation of the rules set forth in Law N. 40 of 2014 (who prevents couples from using a surrogate mother) «committed by adults should not fall back on the new born». The Court relied on the recent judgment of the Italian Supreme Court n. 19599/2016, to assert that a child’s right to the continuity of the status lawfully acquired abroad is grounded on on Art. 8 of the ECHR and on Art. 3 and Art. 8 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, provisions designed to grant that all actions concerning the child must be based on his or her best interests.

Accessibility