Autore: Rosella Alunni

FALCINELLI D. – The Right of Satire and the ’“necessary interference”

Abstract

In the judgment in comment, that reasons about the violation of the art. 10 CEDU (Right to the freedom of expression), it reaffirms itself the exegetic tradition of the balance of the different interests at stake through an evaluation of the circumstances of the single case, where estimating the compatibility between the provisions of the European Court of human rights and the specific criminal intervention on the ground of the concrete danger of the carried out behaviour.
Before herself the Court has the scenery of the terroristic attempt to the World Trade Center of the 11th of September 2001, and a sentence for apologia of terrorism relative to the publication on a Basque weekly magazine, on the 13th of September 2001, of a vignette representing the drama accompanied by the explanation: «all of us dreamt it … Hamas did it». The argumentation of the claimant, that framed the vignette as an expression of an anti-american sentiment, set themselves against those of the French Government, which considered the apologia of terrorism as an activity turned to prejudice the rights and the liberties that the Convention itself proclaims.[…]

ANGELETTI S. – Tra diritti religiosi dei genitori e rispetto dell’autonomia scolastica, quale spazio di tutela per il “best interest of the child”? Qualche considerazione alla luce del caso Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse.

Abstract

Con la decisione nel caso Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse la Corte europea dei diritti umani segna un importante passo in avanti nel riconoscimento dei diritti dei minori nelle questioni educative, una materia che da sempre costituisce un banco di prova impegnativo per le politiche statali e la cui complessità cresce in un contesto di pluralismo etnico, culturale e religioso. L’istruzione e l’educazione delle giovani generazioni coinvolgono più soggetti, portatori ciascuno di propri diritti e potenzialmente in conflitto con quelli altrui.

Un primo sguardo al diritto internazionale suggerisce di attribuire un ruolo di primo piano al diritto dei genitori di dare ai figli l’educazione più conforme ai propri convincimenti morali e religiosi. È questo l’obiettivo delle numerose disposizioni (art. 13 ICESCR; art. 18 ICCPR; art. 2, Primo Protocollo CEDU; art. 14 Carta dei diritti fondamentali UE) che impongono agli Stati di rispettare tale prerogativa nell’esercizio delle funzioni educative.

D’altro canto, ogni Stato gode di un legittimo interesse a promuovere, attraverso i progetti educativi scolastici, quei principi e valori che informano di sé le regole basilari della convivenza sociale, sancite nel dettato costituzionale e confermate dagli impegni assunti in ambito internazionale a tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Al centro si situa l’interesse del minore, punto di incontro dell’esercizio delle libertà delle istituzioni familiari e pubbliche ma anche autonomo soggetto in formazione, titolare di un proprio diritto di libertà religiosa e di educazione. […]

The ECtHR case Osmanoğlu et Kocabaş c. Suisse deals with parents’ religious rights, school autonomy and children’s rights to education and equality. The Court declared that the refusal by the school authorities to grant two young Muslim girls an exemption from swimming classes, for religious reasons (the classes are mixed until the age of puberty) does not violate their parents’ freedom of religion. The refusal was found legitimate on the grounds that sport activities in primary schools are designed to foster social inclusion and integration of pupils and, in so doing, the school authorities had exercised their rights to freely apply internal educational rules and adopt their own curricula. It will be assumed here that, from an international human rights perspective, the Court’s ruling complied with the legal standards provided by the Convention on the Rights of the Child, regarding equality between the sexes and non-discrimination in the matter of education. The refusal of the parents to let their daughters attend the swimming classes would have prejudiced their right to fully participate in school activities, without discrimination towards male students.

BORGIA C. – Il rispetto dei diritti dell’accusato nella giurisprudenza della Corte EDU e la estensione alla materia tributaria: il caso Chambaz

Abstract

Si fa sempre più incisiva la vis espansiva della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in materia tributaria ed è possibile constatare questa tendenza prendendo le mosse dalla sentenza Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sez. V, 5 aprile 2012, Chambaz c. Svizzera, (ricorso n. 11663/04).
Il sig. Chambaz, cittadino svizzero, ha presentato diversi reclami avanti alla Commissione di imposta federale e cantonale avverso la decisione della amministrazione finanziaria che gli contestava l’omessa dichiarazione di parte dei redditi in ragione di una non irrilevante sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accertato.
Durante le procedure di reclamo il sig. Chambaz si è rifiutato di aderire alla richiesta, avanzata dalle Commissioni, di produrre documentazione relativa al suo patrimonio e ai rapporti con le banche che lo custodivano.
Durante le procedure di reclamo il sig. Chambaz si è rifiutato di aderire alla richiesta, avanzata dalle Commissioni, di produrre documentazione relativa al suo patrimonio e ai rapporti con le banche che lo custodivano.
Le Commissioni di imposta hanno, quindi, rigettato il reclamo del contribuente, condannandolo, peraltro, al pagamento di una sanzione per non aver prodotto i documenti richiesti. Il ricorrente ha così impugnato queste decisioni avanti al Tribunale Amministrativo. […]
The paper focuses on the consequences of the applicability of the principles of due process with respect to the issue of protection for the taxpayer.
In this case, the Court held that there had been a violation of Art. 6 (Right to a fair trial) of the ECHR since the right not to incriminate oneself and the right of access to evidence held by the Swiss authorities were not respected. Particularly, the author highlights the implications of the decision in the Italian tax system wherein many substantive and procedural laws impose penalties on taxpayers for omitting to show requested documents during investigations.

BRUNO A.S. – Traduzione e sintesi della relazione del prof. V. Bazán

Autore dell’articolo/Author
Anna Silvia Bruno

Victor Bazán: El impacto de la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico argentino y de otros Estados pertenecientes al sistema

Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Perugia, 5 ottobre 2016

(Traduzione e sintesi della relazione del prof. V. Bazán a cura della dr.ssa Anna Silvia Bruno)

Il nucleo centrale del seminario tenuto dal Prof. V. Bazán (“El impacto de la jurisprudencia de la Corte interamericana de derechos humanos sobre el ordenamiento jurídico argentino y de otros Estados pertenecientes al sistema”) è stato quello dell’impatto della giurisprudenza della Corte Interamericana dei Diritti dell’Uomo nell’ambito interno, argentino in particolare, ma in senso più ampio, con riferimento ai paesi che operano nel sistema interamericano.

Il seminario si è articolato su alcuni grandi temi:
– l’organizzazione e il funzionamento effettivo del sistema interamericano (all’interno della quale il Professore ha offerto taluni spunti di comparazione con il sistema europeo);
– il tema del controllo di convenzionalità e le sfide con cui i due organi principali del sistema interamericano − Commissione e Corte interamericana dei Diritti Umani – devono confrontarsi;
– infine, l’ultima parte della relazione è dedicata al tema della tutela effettiva dei diritti economici sociali e culturali (con una attenzione particolare alla giurisprudenza e alle questioni controverse emerse in sede di sentenze della Corte).

  1. Come ha evidenziato il Professore in apertura, è noto che il sistema interamericano è composto da due organi: la Commissione e la Corte e questo si deve fondamentalmente al fatto che il sistema interamericano è molto influenzato da quello europeo, per cui si mantiene questa duplicità organica e procedurale tra la Commissione interamericana dei diritti umani e la Corte interamericana dei diritti umani. Lo strumento internazionale fondamentale a tutela dei diritti umani nel sistema interamericano è la Convenzione americana sui diritti umani, denominata anche Patto di San José di Costarica, adottata nel 1969 ed entrata in vigore nel 1978. Sono 23 gli Stati che fanno parte del Patto di San José di Costarica dopo che Trinidad e Tobago e Venezuela hanno denunciato la Convenzione rispettivamente nel maggio 1998 e nel settembre 2012. Gli Stati Uniti hanno firmato il Patto di San José di Costarica ma non lo hanno mai ratificato; il Canada invece non lo ha mai firmato. Dei 35 stati che fanno parte dell’OSA (Organizzazione degli Stati Americani, 1948), 20 Stati si mantengono all’interno della giurisdizione contenziosa della Corte IDU, mentre la Repubblica dominicana (pur facendo fa parte formalmente del sistema) è come se di fatto fosse in un limbo giuridico perché non si conosce veramente qual è la sua posizione attuale nei confronti del sistema interamericano. […]
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