Autore: Rosella Alunni

PISANI M. | Brexit: la notifica di recesso ai sensi dell’art. 50 TUE non può diventare motivo di rifiuto d’esecuzione del mandato d’arresto europeo. Cambiano le regole di cooperazione giudiziaria?

Abstract

While the content of the withdrawal agreement between the United Kingdom and the European Union still remains unknown (and the termination period will be possibly postponed), concerns raises around the applicable criteria to the judicial cooperation, especially regarding the execution of the European arrest warrant decision. The European arrest warrant was adopted to facilitate the extradition of individuals between Member States to face prosecution for a crime or to serve a sentence. In R.O. case it is questioned if a possible violation of human rights may come from the removal of the jurisdiction of the European Court of Justice on the application of the instruments of mutual recognition and while primacy of EU law and its direct effect will be no longer applicable. The Court considered extensively human rights and how they are protected in international law, and stated that mutual confidence, related to the participation in the Council of Europe and to the ratification of the Council of Europe Convention on Extradition of 1957 cannot be affected, in the European Union framework, by the sole notification of recess as per article 50 of TUE. However as the reversion to international agreements can significantly slow down the extradition proceedings, it would be desirable to negotiate a transitional arrangement similar to the ones applicable to non Member States that participate to Schengen area. It seem that Brexit will produce new criteria for judicial cooperation criteria in an European space. […]

1. Lo spazio giudiziario europeo, il reciproco riconoscimento, uno scenario europeo.- La data del 29 marzo 2019, termine indicato per il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, si avvicina sempre più, senza alcuna certezza riguardo alle modalità di realizzazione della Brexit; al momento della redazione di questo commento è probabile una proroga del termine per negoziare un accordo di recesso, giacché l’alternativa, che da più parti si cerca di scongiurare, è una “no deal Brexit”. Lo scenario invita a speculare filosoficamente sulle molteplici ipotesi che si delineano, ed innanzitutto a considerare gli effetti di un “no deal”, con l’improvvisa cessazione dell’applicazione dei Trattati e del diritto dell’Unione europea, l’uscita dal mercato unico, la fine della libera circolazione e la cessazione della competenza giurisdizionale della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE).

Seminario: Europa ed euro: crisi, politiche, prospettive

Lunedì 25 febbraio 2019
Seminario

Relatore Prof. Marcello Signorelli (Professore Ordinario di Politica Economica Dipartimento di Economia Università di Perugia)
Coordina Prof.ssa Luisa Cassetti (Cattedra di Diritto Costituzionale (A-L) Università degli Studi di Perugia)
Inizio lavori 25/02/2019 Ore 16:00
Dipartimento di Giurisprudenza, Aula 3, via A. Pascoli 33 – 06123 Perugiaiconlocandina

RIZZO A. – La Corte di Strasburgo decide il caso Ilva, ovvero: quando la negligenza dei governi mette a rischio la salute delle persone.

Abstract

Con sentenza del 26 gennaio 2019 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato l’Italia per violazione in particolare dell’art. 8 CEDU, nel caso concernente i mancati interventi a tutela dell’ambiente che lo Stato avrebbe dovuto porre in essere nell’area urbana e limitrofa alle industrie Ilva di Taranto. La Corte non solo applica in modo conforme a sua precedente (ma non troppo risalente) giurisprudenza la norma richiamata, ma introduce anche criteri di valutazione più ampi (come ad es. il concetto di “benessere della collettività”) per riscontrare una consolidata situazione di assenza di interventi adeguati lungo un periodo temporale considerato oggettivamente troppo esteso e, come tale, idoneo ad aggravare in modo particolare le condizioni di vita degli individui interessati. Rileva, in tale contesto, anche la violazione dell’art. 13 CEDU, in quanto i mezzi di ricorso interni esperiti nel corso degli anni per far fronte alla situazione di degrado ambientale creata dall’Ilva si sono rivelati in fatto del tutto inconferenti ai fini di soddisfare esigenze fondamentali dei privati, inerenti alle loro condizioni di vita e alla loro salute.

In a ruling of January 26th 2019 (Cordella et autres c. Italie), the European Court of Human Rights condemns Italy for violation of art. 8 ECHR, in the case concerning the lack of measures to protect the environment that the State should have implemented in the areas around Ilva industries. The Court does not only apply the above mentioned standard in accordance with its previous jurisprudence, but it also introduces broader evaluation criteria (such as the concept of “community welfare”) to assess a consolidated situation of absence of adequate interventions along a time period considered objectively too extensive and, as such, fit to aggravate in a particular way the living conditions of the individuals concerned. In this context, the Strasbourg Court condemns Italy also for infringement of art. 13 ECHR, as the internal remedies aimed at dealing with the environmental degradation created by Ilva industries over the years have proved inapt with the view of meeting effectively same individuals’ essential needs inherent to their living conditions and health.

 

SARTARELLI S. – Il caso Provenzano e il diritto di (umanamente) morire

Abstract

 Premettendo che…. – In un clima socio-politico come quello attuale, contrassegnato da diffusi sentimenti di violenza e da risentimenti sovranisti marcatamente anti-europeisti, una sentenza della Corte EDU come quella in esame che addirittura “si è permessa” di intervenire sulla problematica, tutta italiana, del trattamento penitenziario dei mafiosi non poteva che essere accolta da sdegnate polemiche. In realtà, la Corte Europea dei Diritti Umani, “dei Diritti Umani” appunto, si è limitata a sottolineare come l’umanità della pena, o meglio, l’umanità (-dignità) della morte durante l’esecuzione di una pena detentiva possa patire un giustificato indebolimento solo in presenza di comprovate e giudizialmente motivate ragioni di sicurezza.

Più in particolare, la Corte EDU con la sentenza del 25 ottobre 2018 (ricorso n. 55080/13, Provenzano c. Italia) ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 Cedu ovvero per la contrarietà al divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti del solo ultimo decreto di proroga del regime carcerario differenziato previsto dall’art. 41 bis ord. penit. (quello del 23 marzo 2016), emesso nei confronti del detenuto Bernardo Provenzano senza una congrua valutazione dell’intervenuto, ulteriore, deterioramento delle sue funzioni cognitive. […]

In a political climate such as the current one, marked by feelings of violence and markedly anti-European resentments, the sentence ruled  by the ECHR in the case of Provenzano which intervened on the Italian problem of the mafia prison treatment could only be accepted from strong controversy. However, the European Court of Human Rights has limited itself to underlining how the principle of the punishment humanity and its execution can suffer a justified weakening only in the presence of proven and justified security reasons..

 

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