Diritti, Costituzione e CEDU

Rights, Constitution and ECHR

Alla luce delle “storiche” decisioni della Corte costituzionale (nn.348 e 349 del 2007) , in cui per la prima volta i giudici costituzionali hanno riconosciuto rango sovra-legislativo, ai sensi dell’articolo 117, primo comma Cost., alle disposizioni della CEDU, purché queste ultime non siano in contrasto con i princìpi ed i diritti fondamentali stabiliti nella prima parte del testo della Costituzione, i ricercatori dell’area pubblicistica/costituzionalistica si propongono di analizzare i riflessi del sistema di protezione internazionale operante nell’ambito del Consiglio d’Europa rispetto agli standard costituzionali di garanzia e rispetto al livello di tutela garantito dall’ordinamento comunitario. Sono inoltre selezionati in particolare quei casi giurisprudenziali che hanno ampliato l’orizzonte del dibattito sui meccanismi di tutela dei diritti ben oltre i confini, più o meno espliciti, delle garanzie costituzionali ad esempio sul delicato fronte” del diritto alla vita (inizio vita, con le problematica connesse alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e fine vita, per le questioni relative al suicidio assistito) e della bioetica.
Anche sul versante del rapporto tra diritti e organizzazione costituzionale, è utile verificare la prospettiva dei giudici di Strasburgo in tema di immunità parlamentari ed in tema di autodichia (giurisdizione domestica per i dipendenti delle Camere).

 

In two “historic” judgements of the Constitutional Court (N. 348 and N.349/2007) for the first time the constitutional judges have recognized to the provisions of the European Convention on Human Rights (an international Treaty whose rules are introduced in the national system with parliamentary law – “legge di esecuzione” del trattato) an higher rank than ordinary legislation, in accordance with Article 117, first paragraph, of the Italian Constitution where is written that “ both national and regional laws have to be enacted in the respect of international law (obblighi internazionali)”.
The Constitutional Court has the power to decide if a primary law contains rules in conflict to the guarantees of the European Convention on Human rights: the protection of human rights written in the Convention, according to the interpretation given by the ECtHR (see Const.Court, Judgements N.311 and 317/2009), plays the role of a “special” parameter (“norma interposta”) in the constitutional review of legislation, because the violation of the Convention produces an indirect violation of the Constitution (art. 117, para.1, It.Const.).In this framework the researchers propose an analysis of the reflections of the specific international protection of human rights operating under Council of Europe standards, with respect to constitutional guarantees and the level of protection guaranteed by EU law and EU case-law.
The cases selected have in particular expanded the horizon of jurisprudential debate about the mechanisms of the protection of rights far beyond the borders, explicit or otherwise, of constitutional guarantees, in arguments such as the delicate question of the “right to life” and “bioethics”.
Also on the relationship between rights and constitutional organizations, it is useful to verify the perspective of the judges of Strasbourg on the subject of parliamentary immunity and domestic jurisdiction (“autodichia”) for employees of the Parliament .

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Diritti, Costituzione e CEDU
Rights, Constitution and ECHR



    TOZZI C. – La tutela dei “detenuti vulnerabili” arriva da Strasburgo

    Abstract

    Con la sentenza in commento, la Corte europea dei diritti dell’uomo conferma l’ampia latitudine degli obblighi positivi di tutela preventiva discendenti dall’art. 2 Cedu, ribadendo l’onere, che grava sugli Stati, di proteggere la vita dei più deboli, ivi inclusi i detenuti (detenuti “vulnerabili”). In particolare, la decisione riguarda i profili di responsabilità dell’amministrazione carceraria e, dunque, dello Stato italiano per il suicidio del figlio dei ricorrenti, avvenuto nel 2001 mentre lo stesso si trovava ristretto nell’istituto di pena di Messina. Sebbene già nel 1995 gli fosse stato diagnosticato un complesso di disturbi della personalità definito “dramatic cluster”, non era stata riconosciuta all’interessato un’incompatibilità con il regime carcerario, tanto che il detenuto aveva trascorso alcuni periodi all’interno dell’istituto di Augusta e altri in un ospedale psichiatrico giudiziario. In particolare, nel 1999 era stato sottoposto a osservazione psichiatrica presso l’OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, per poi tornare nell’istituto di pena. Nel 2000 le sue condizioni psichiche si erano aggravate, come dimostrato dai ripetuti atti di autolesionismo e da alcuni tentativi di suicidio che portarono nuovamente al suo ricovero presso l’OPG. Qualche tempo dopo, però, per poter partecipare al processo che si stava svolgendo a suo carico, fu tradotto nell’istituto penitenziario di Messina e lì continuò a perpetrare atti di autolesionismo e a non seguire le prescrizioni farmacologiche.[…]

    With the judgment under review, the European Court of Human Rights returns to the issue of States’ obligations to protect the lives of “vulnerable” individuals. In particular, the Court goes so far as to condemn Italy for violating Article 2 ECHR from a substantive standpoint by failing to do everything possible to prevent the suicide of a detainee. The purpose of the paper is to acknowledge the jurisprudential approaches on this issue and the related actions – admittedly, of little consequence – of the national legislature..[…]

    RIZZO A. – The quest of an ecocide under EU Law – The international context and prospects under current EU treaties and law

    Sintesi

    Sono ormai alcuni anni che, a livello soprattutto internazionalistico, viene promossa la costituzione di una tipologia di reato ambientale grave, c.d. ecocidio, modellato sul crimine di genocidio già oggetto della nota Convenzione del 1948. Lo Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale è il contesto formale in cui potrebbero essere inseriti i reati ambientali riconducibili al termine in oggetto (ecocidio), sebbene lo stesso Statuto contenga un’esplicita competenza della CPI per i crimini ambientali specificamente connessi solo a scenari di guerra. Nella regione europea, sia la CEDU che l’UE hanno sviluppato una prassi volta a rafforzare la lotta contro gli atti criminali a grave impatto ambientale. Tuttavia, la competenza dell’UE in materia sia di cooperazione in materia penale che di norme ambientali è ancora condivisa con quella degli Stati membri: ciò spiega in larga misura l’attuale direttiva 2008/99 sui reati ambientali, dove le sanzioni per questo tipo di reati sono ancora definiti in termini ampi. Il documento sostiene che in alternativa si potrebbe adottare una fonte giuridica autonoma sull’ecocidio ai sensi dell’art. 83 TFUE. […]

    PAROLE CHIAVE: diritto penale internazionale, Corte penale internazionale, tutela dell’ambiente, Corte europea dei diritti dell’uomo, cooperazione giudiziaria penale dell’Unione europea, diritto ambientale dell’Unione europea

    Abstract

    For some years now, the search for an ecocide has been promoted internationally. The Rome Statute is the formal context where environmental crimes might be inserted, although the Statute itself supports an explicit ICC competence for environmental crimes specifically related to war scenarios. In the European region, both the ECHR and the EU have developed a practice aimed at strengthening the fight against criminal acts with severe environmental impact. However, the competence of the EU with regard to both cooperation on criminal law and environmental standards is still shared with that of the Member States: this explains to a large extent the current Directive 2008/99 on environmental crimes, where sanctions for this type of crimes are still defined in broad terms. The paper submits that alternatively an autonomous legal source on Ecocide might be adopted under art. 83 TFEU. […]

    KEY-WORDS: international criminal law, International Criminal Court, environmental protection, ECHR, EU criminal law, EU environmental law

    PIERONI S. – TUTELA DELLA RISERVATEZZA E ANONIMIZZAZIONE DELLE SENTENZE: LE DIVERSE SOLUZIONI DELLE CORTI.

    Abstract

    La diffusione di tecnologie informatiche e mezzi di comunicazione telematici consente una sempre più rapida circolazione di dati e informazioni, rappresentando sempre più nuove e potenziali minacce per il diritto alla riservatezza dei soggetti cui le informazioni ineriscono, sì da richiedere garanzie sempre più stringenti.

    La tutela della riservatezza dei dati personali interessa anche le decisioni giudiziarie pubblicate sui siti internet istituzionali delle magistrature e disciplinata da una normativa volta a trovare un punto di equilibrio tra due contrapposti interessi: quello della riservatezza dei soggetti che si trovano coinvolti in una controversia giudiziaria e quello della trasparenza e pubblicità della funzione giudiziaria. Difatti molti Giudici[1] rendono liberamente accessibili al pubblico le proprie decisioni, ponendosi così la questione dell’oscuramento dei nominativi degli interessati, non solo in presenza di dati considerati sensibili, ai fini della protezione della riservatezza delle parti e dei terzi interessati dal giudizio. Questione che si pone anche a fronte dell’uso crescente dei comunicati stampa, da parte delle giurisdizioni superiori, per rendere note le decisioni più significative che vengono adottate.[…]

     

    RIZZO A. – La crisi pandemica e la nuova centralità delle politiche sanitarie europee alla luce della disciplina “EU4Healt”

    Abstract

    Sommario: Premessa. – 1. Le competenze dell’Unione in campo sanitario. – 1.1. Le competenze dell’Unione. – 1.2. Le basi giuridiche dei trattati. – 2. Politica sanitaria e libertà fondamentali. – 2.1. Libera circolazione dei beni. – 2.2. Libera prestazione dei servizi e diritto di ricevere cure “transfrontaliere”. – 3. Il diritto alla salute nel sistema dell’Unione. – 3.1. Diritto alla salute e libertà fondamentali. – 3.2. Il diritto alla salute nella dimensione nazionale e dell’Unione. – 3.3. Il diritto alla salute nella dimensione internazionale e dell’Unione. – 4.  La crisi pandemica e il commercio internazionale. – 4.2. L’accesso a farmaci essenziali nell’OMC e nell’Unione. – 4.3. Politica commerciale comune e prodotti in campo sanitario. – 5.  L’attualità delle politiche sanitarie e vaccinali nell’Unione. – 5.1. Questioni di competenza giurisdizionale emergenti dai nuovi contratti della Commissione per la distribuzione dei vaccini anti-Covid. – 5.2. Le competenze dell’Unione alla luce dell’Emergency Support Instrument. – 6. Verso il nuovo regolamento “EU4Health”.

    L’affastellarsi tumultuoso di eventi e commenti di questi giorni sicuramente e in tutti sensi “memorabili” spinge chi ha sin da giovane età seguito studi sul funzionamento dell’Unione europea a offrire qualche sponda di riflessione, pur nella consapevolezza della modestia del contributo possibile. Sorge comunque una qualche forma di esigenza etica affinché si tenti almeno di calare l’approccio teorico e formalistico degli istituti giuridici riguardanti il funzionamento dell’Unione nell’urgenza di un periodo particolarmente critico, immaginando qualche possibile soluzione “a diritto costante” oppure favorendo un processo di riforme che sembrano per molti versi urgenti.

    Mentre le questioni di carattere economico restano al centro del dibattito politico, non pare da tutti affrontata in maniera sufficientemente chiara la questione – che pure assume carattere istituzionale – della cooperazione tra Stati membri dell’Unione europea nel settore delle politiche sanitarie. […]

    RIZZO A. | Some thoughts on Judicial Cooperation and the Protection of Human Rights in the European Union: Theoretical Background and Open Questions**

    Abstract

    Summary. I. Judicial Cooperation in the Rome Treaty and Beyond – II. Principles of EU Judicial Cooperation – III.  The Protection of Human Rights and EU Judicial Cooperation – IV. International Law Sources on Human Rights Protection and EU Judicial Cooperation – Concluding remarks.

     

    1. Judicial Cooperation in the Rome Treaty and Beyond

    Under Article 220[1] of the Treaty establishing the European Economic Communities (1957, hereinafter, EEC Treaty), the latter communities encouraged own member states improving mutual cooperation in civil law matters. This objective was later achieved at first in 1968 with the establishment of Brussels Convention assessing criteria for judicial competence and the mutual recognition of judgments on contractual obligations[2].  

    It is wise recalling how, as from entry into force of Brussels Convention, a judge institutionally placed outside national legal systems, that is, the Court of Justice of the EU (CJEU), is empowered by national judiciaries to understand same Convention’s provisions, in particular by means of the preliminary ruling mechanism under previous article 177  EEC Treaty (corresponding to current art. 267 of the Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU [3]).

    [1] According to that provision, the Member States would have initiated among themselves, “negotiations aimed at ensuring, for the benefit of their citizens […] the simplification of the formalities to which the mutual recognition and mutual enforcement of judicial decisions are subjected”, see Treaty establishing the European Economic Communities, accessible (just in French, German, Dutch and Italian) on-line here: https://eur-lex.europa.eu/eli/treaty/teec/sign.

    [2] 1968 Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (consolidated version), OJ C 27 of 26.1.1998 p. 1. On this source of EU Law, an abundant literature exists. It may suffice to mention here F. Pocar (ed.), La Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione e l’esecuzione delle sentenze, Milano, 1995 and T.C. Hartley, International Commercial Litigation. Text, Cases and Materials on Private International Law, Cambridge, 2009, part. pp. 19 ff.

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