STEFANELLI S. – Illegittimità dell’obbligo del solo cognome paterno
Autore dell’articolo/Author
Stefania Stefanelli
Abstract
SOMMARIO: 1. Concorrente attribuzione del cognome materno, per accordo tra i genitori. – 2. Residue ipotesi di automatica attribuzione del solo cognome paterno. – 3. Disegni di legge di riforma.
1. Concorrente attribuzione del cognome materno, per accordo tra i genitori
Dopo aver ripetutamente rinunciato ad incidere sulla pur rilevata illegittimità della norma – immanente nel sistema e desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ. e dagli artt. 33 e 34 del Regolamento di Stato civile approvato con d.P.R. n. 396 del 2000 – che impone l’attribuzione del cognome paterno al figlio di genitori coniugati, la Corte Costituzionale ha finalmente superato l’eccezione che ascriveva la decisione alla discrezionalità del legislatore, ed ha inciso sulla cognominizzazione non solo dei figli matrimoniali, ma anche di quelli nati fuori del matrimonio e riconosciuti contestualmente dai genitori e di quelli destinatari di sentenza di adozione parentale, ai sensi del Titolo I della l. n. 184 del 1983.
Tale previsione aveva passato indenne un primo vaglio di costituzionalità, avendo ritenuto la Consulta che il limite all’uguaglianza tra i coniugi fosse giustificato dall’esigenza di salvaguardare l’unità della famiglia , ma in una più recente occasione la Consulta non aveva mancato di evidenziare come «l’attuale sistema di attribuzione del cognome (fosse) retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto romano della famiglia, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna», e si ponesse in contrasto con gli obblighi internazionali assunti dall’Italia. La declaratoria di incostituzionalità fu allora evitata solo in quanto l’accoglimento della questione avrebbe lasciato «aperta tutta una serie di opzioni, che vanno da quella di rimettere la scelta del cognome esclusivamente a detta volontà – con la conseguente necessità di stabilire i criteri cui l’ufficiale dello stato civile dovrebbe attenersi in caso di mancato accordo – ovvero di consentire ai coniugi che abbiano raggiunto un accordo di derogare ad una regola pur sempre valida, a quella di richiedere che la scelta dei coniugi debba avvenire una sola volta, con effetto per tutti i figli, ovvero debba essere espressa all’atto della nascita di ciascuno di essi». Si richiedeva, in altri termini, una pronuncia che esulava dalle «rime obbligate» che confinano i poteri della Corte .
Corte[…]
The Constitutional Court has declared the unconstitutionality of several provisions of the Civil Code (Articles 237, 262 and 299) and Articles 33 and 34 of Presidential Decree No. 396/ 2000 providing for the automatic attribution of the paternal surname to legitimate children, also when the parents wish otherwise, in a case referred to it by the Court of Appeal of Genoa in which an Italian-Brazilian couple want to give their son both surnames, the maternal and paternal ones. The Constitutional Court held that the automatic attribution of paternal surnames is not consistent with the principle of equality between the sexes and violated the child’s constitutional right to his -or her- own personal identity.