STEFANELLI S. – Trascrizione dell’atto di nascita da gestazione per altri

Abstract

SOMMARIO: 1. Il diritto non è scritto sulle nuvole, ma sulla pelle di donne, uomini e bambini. – 2. Genitorialità biologica ed affettività. – 3. Nascita da gestazione per altri e valutazione dell’interesse del minore.

1. Il diritto non è scritto sulle nuvole, ma sulla pelle di donne, uomini e bambini
La lettura della decisione resa dalla Corte d’Appello tridentina, memori delle ragioni che sostennero non molti anni or sono le ragioni che sostennero l’opposta soluzione offerta dalla Corte di Cassazione alla questione della trascrivibilità dell’atto di nascita da gestazione per altri realizzata all’estero , suscita la riflessione che Paolo Grossi dedicò alla storia del diritto, ricordando che, «al di sotto dei tanti momenti autonomi di cui la storia è composta, c’è una linea che si distende unitaria, perché il diritto è vita, non è scritto sulle nuvole ma sulla pelle degli uomini» . I «grandi problemi della vita» che disegnano questo continuum sono personificati da alcuni bambini, nati in Paesi che ammettono e disciplinano la gestazione per altri, partoriti da donne che non hanno mai avuto intenzione di riconoscerli come propri, e generati in vitro, per la realizzazione del progetto procreativo di una coppia italiana. Elementi distintivi sono i rispettivi Stati di nascita (l’Ucraina per il caso esaminato dalla S.C., l’Ontario per quello giudicato a Trento), la continuità biologica con uno dei genitori intezionali (assente nel primo caso, e presente nel secondo), e la composizione della coppia (formata da persone di sesso diverso nella vicenda più risalente, dello stesso sesso in quella in commento). Radicalmente diverso è, allo stato, l’epilogo giudiziario: avendo ritenuto che il riconoscimento dell’atto di nascita formato in Ucraina contrastasse con l’ordine pubblico, la S.C. confermò infatti la decisione di separare il minore dalla coppia, per avviarlo all’adozione secondo la disciplina della l. n. 184/1983, secondo la procedura semplificata dettata dall’art. 11 della stessa per i bambini cui non sia costituito alcuno status filiations. Al contrario, la Corte d’Appello di Trento ha ordinato la trascrizione provvedimento con cui le autorità canadesi riconoscevano ai due uomini la paternità dei gemelli, ai quali era originariamente stato riconosciuto lo status solo nei confronti del padre genetico.[…]

The Court of Appeal of Trento decided that two gay partners should be legally recognised as the fathers of two surrogate children, not just the parent who is biologically related, because parental relationships should not be determined only by the biological link. «On the contrary, one must consider the importance of parental responsibility, which is manifested in the conscious decision to raise and care for the child». The consequences of the violation of the rules set forth in Law N. 40 of 2014 (who prevents couples from using a surrogate mother) «committed by adults should not fall back on the new born». The Court relied on the recent judgment of the Italian Supreme Court n. 19599/2016, to assert that a child’s right to the continuity of the status lawfully acquired abroad is grounded on on Art. 8 of the ECHR and on Art. 3 and Art. 8 of the United Nations Convention on the Rights of the Child, provisions designed to grant that all actions concerning the child must be based on his or her best interests.