Taggato: diritti umani

MPIANA J.K.- Le Organizzazioni internazionali africane e gli Stati membri

Abstract

L’Africa è un continente caratterizzato da un numero cospicuo di Organizzazioni internazionali che coprono tutte le cinque regioni in cui è suddiviso questo continente (Nord, Sud, Ovest, Est, Centro). Le organizzazioni si accavallano realizzando a volte una complementarità, a volte una concorrenza fra le rispettive competenze poiché è assai diffusa l’appartenenza di uno Stato a più Organizzazioni operanti nello stesso spazio geografico.
Le varie Organizzazioni internazionali africane (OIA) operano a tre livelli: continentale (Unione africana), trans-regionale (CEN-SAD) , regionale (CEDEAO , CEEAC , IGAD , EAC , UMA , SADC , COMESA ) e infra-regionale (CEMAC , UEMOA , CEPGL , ecc.) . Ci sono inoltre altre Organizzazioni internazionali con competenze più tecniche che operano e arricchiscono il panorama del regionalismo africano. Esse perseguono finalità d’integrazione giuridica al servizio dello sviluppo economico . Nonostante queste Organizzazioni siano autonome, alcune di loro (le sette sopra elencate che operano a livello regionale (CEDEAO,CEEAC,IGAD,EAC,UMA, SADC e COMESA) e quella trans regionale (CEN-SAD) fungono da pilastri giacché sono considerate “funzionali” nell’ottica dell’integrazione a livello africano, dovendo armonizzarsi prima di fondersi in un unico soggetto al termine del percorso disegnato dal Trattato di Abuja nel 1991 e ribadito in varie strumenti successivamente adottati dalla Conferenza dei Capi e dei governi ed altri predisposti dalla Commissione dell’Unione africana ,sottolineato nella Dichiarazione solenne e nell’Agenda del 2063 approvata per celebrare i cinquant’anni dall’unità degli Stati africani, partendo dell’allora Organizzazione dell’Unità africana (OUA) creata nel 1963 e sostituita dall’Unione africana (UA) nel 2000, entrata in vigore nel 2002. L’Agenda 2063 elenca gli obiettivi da raggiungere nei prossimi cinquant’anni (a partire dal 2013) tra i quali è indicata un’integrazione più stretta del continente. […]

 

ALLEGRUCCI C. – La legge 110/2017 e gli obblighi internazionali dell’Italia in tema di tortura

Abstract

1. Premessa. – Con l’approvazione della legge 110, avvenuta il 14 luglio 2017, l’Italia ha final-mente introdotto nel suo ordinamento il reato di tortura, colmando un vuoto legislativo ormai intolle-rabile. L’importante novella legislativa – oltre alle norme incriminatrici di cui agli articoli 613bis e 613ter c.p. sono state introdotte norme procedurali in materia di utilizzo delle prove raccolte tramite il ricorso a tortura, disposizioni relative all’estradizione dei responsabili e modifiche al testo unico sull’immigrazione – arriva con un ritardo di quasi trent’anni rispetto alla ratifica, da parte dell’Italia, della Convezione delle Nazioni Unite contro la tortura, i trattamenti e le pene inumani e degradanti, datata 1984. A dare impulso decisivo al procedimento legislativo, che in passato si era sempre risolto in un nulla di fatto, hanno probabilmente contribuito le sentenze di condanna dell’Italia pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, la quale – soprattutto in anni recenti – ha evidenziato come la mancanza di una previsione legislativa che sanzionasse adeguatamente la tortura si traducesse in una violazione procedurale dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali: con ciò dimostrando la debolezza dell’argomento tradizio-nalmente addotto dai governi italiani, e cioè che a reprimere tale odiosa condotta fossero sufficienti i reati già previsti dal codice penale (e segnatamente le norme in materia di percosse e di lesioni per-sonali). […]

Almost 30 years after its ratification of the UN Convention against Torture, Italy has finally ap-proved a law introducing torture as a discrete crime. This long-awaited development, however, has been met with some criticism, as many maintain that law 110/2017 does not fully satisfy the interna-tional requirements in terms of preventing and punishing torture. This article focuses on such inter-national requirements: by examining first the torture-addressing international instruments binding upon Italy and then the provisions of law 110/2017, it aims to assess wether Italy has fulfilled its in-ternational obligations.

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