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NULLO L. – De Giorgi c. Italia: Strasburgo condanna ancora una volta l’Italia per la mancata protezione delle vittime di violenza domestica

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, has recognized a violation of art. 3 C.e.d.u., both from a substantive and procedural point of view, as the Italian State has not carried out adequately in-depth investigations into the facts of abuse in the family complained of by the applicant. […]

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza De Giorgi c. Italia, ha riconosciuto una violazione dell’art. 3 C.e.d.u., sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, in quanto lo Stato italiano non ha svolto indagini adeguatamente approfondite circa i fatti di maltrattamenti in famiglia, violenza e minaccia lamentati dalla ricorrente.
Prima di ripercorrere gli snodi motivazionali della sentenza pare opportuno effettuare una breve ricostruzione del caso concreto. La ricorrente ha fatto ricorso a Strasburgo lamentando una mancata protezione da parte delle autorità nazionali per eventi di violenza domestica commessi da parte del suo coniuge

NULLO L. – Il caso Viola c. Italia: verso il tramonto dell’ergastolo ostativo?

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence Viola v. Italy, established the incompatibility of perpetual life imprisonment with art. 3 C.E.D.U., according to which «no one can be subjected to torture or to inhuman or degrading treatment». […]

Con una sentenza particolarmente attesa, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sancito l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo con l’art. 3 C.E.D.U., in base al quale «nessuno può essere sottoposto a tortura né a trattamenti inumani o degradanti».
Oggetto di censura è stata l’equazione teorica tra rifiuto di collaborare e presunzione assoluta di pericolosità del condannato, cioè proprio la nota più caratterizzante l’ergastolo ostativo, ritenuta contraria alla finalità risocializzante della pena.
Corte EDU, sent. 13 giugno 2019, Viola c. Italia, in www.echr.coe.int. […]

NULLO L. – Il caso Tondo c. Italia: una prima condanna in appello è possibile solo previa riassunzione delle prove decisive.

Abstract

The European Court of Human Rights, with the sentence Tondo v. Italy, has returned to rule on the renewal of the hearing instruction, reiterating that the right to a fair trial requires that a first conviction of the accused on appeal can only be reached after the resumption of decisive evidence. […]

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza Tondo c. Italia, è tornata a pronunciarsi in materia di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, ribadendo che il diritto ad un processo equo esige che ad una prima condanna dell’imputato in appello si possa pervenire solo previa riassunzione delle prove decisive. È stato quindi affermato ancora una volta il principio secondo cui il giudice di appello che intenda affermare la responsabilità penale di un imputato prosciolto in primo grado, in virtù dell’art. 6 CEDU, è tenuto ad un esame diretto delle fonti di prova risultate “decisive”, vale a dire dei testimoni le cui dichiarazioni hanno determinato l’assoluzione. […]

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