Taggato: prescrizione del reato

PELLI L. – L’Italia è stata condannata dalla Corte di Strasburgo per aver fatto prescrivere condotte di violenza domestica e di genere avendo svolto tardivamente le indagini

Abstract

The ECHR has again condemned Italy regarding the violation of the positive obligations deriving from art. 3 (in its substantive and procedural profile) of the Convention in cases of domestic and gender-based violence, for not having the Italian authorities carried out timely and effective criminal proceedings, thus dropping most of the crimes reported. In particular, under the substantive profile of art. 3 C.e.d.u. the authorities did not react immediately to the accusations of domestic violence, carried out an adequate risk assessment related to the context and the extent of the danger, nor did they take all appropriate and proportionate measures to the level of risk identified, from a preventive perspective. As for the procedural profile, the Court held that the Italian authorities acted in the absence of diligence and timeliness, thus allowing crimes linked to a context of domestic violence to get barred by the statute of limitations.[…]

L’Italia è stata nuovamente oggetto di condanna da parte della Corte EDU in un caso concernente violenza domestica e di genere. Tale pronuncia di condanna fa, dunque, da eco ai recenti casi in cui il nostro Paese è stato condannato per analoghe motivazioni, quali Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, Landi c. Italia del 7 aprile 2022 e De Giorgi c. Italia 16 giugno 2022.
In particolare, la condanna si basa sul fatto che le indagini sono state condotte dalle autorità italiane tardivamente, nonostante le numerose denunce e sollecitazioni da parte della vittima, e in modo tale da far prescrivere la maggior parte delle condotte denunciate.
I fatti di causa possono così essere sinteticamente riassunti. In data 19 gennaio 2007, la ricorrente ed il marito si erano recati presso un legale al fine di discutere della propria separazione. In tale contesto, il marito, entrato in forte agitazione, cercava di aggredire la moglie con un coltello ed attingeva l’avvocato il quale era intervenuto per difendere la donna.
Lo stesso giorno, la ricorrente presentava prontamente denuncia presso la stazione dei carabinieri i quali provvedevano a trasmetterla il giorno successivo al p.m., unitamente all’allegato referto medico del legale ferito. […]

VALENTINI V. – Il caso Taricco e l’illusionismo prospettico della Consulta*

Abstract

Sommario: 1. Il senso del monologo costituzionale.- 2. Tre snodi e una pietra tombale.- 3. Prove tecnico-tattiche di piradimismo in forma circolare.- 3.1. Finzioni e finte.- 3.2. Giochi di prestigio e funambolismi. – 4. Dribbling o precomprensione? A proposito del preteso silenzio in punto di riserva di legge.
1. Il senso del monologo costituzionale
La sensazione che coglie il lettore già dai primi paragrafi, è che la breve ma affilatissima ordinanza n. 24/2017, con cui la Consulta ha chiesto all’interprete eurounitario di reiterpretarsi – o meglio, di ricalibrare l’output del settembre 2015 ; la sensazione, dicevamo, è che quel provvedimento, di davvero dialogico, abbia solo il lessico e la veste formale: quella di un rinvio pregiudiziale, anziché di una brusca sentenza-estoppel .
Come dire: si rinvia per rinviare il conflitto. Ma non per guadagnar tempo , nient’affatto: per dare alla Corte di Giustizia l’opportunità di tornare a più miti consigli .
L’antefatto è noto agli addetti ai lavori.
La CGUE, interrogata dal GUP di Cuneo, dopo avere rilevato la tensione fra l’art. 325, parr. 1 (obbligo di combattere le attività lesive degli interessi finanziari UE con misure effettive) e 2 (obbligo di assimilare la tutela degli interessi finanziari UE a quella dei corrispondenti interessi domestici), TFUE e la disciplina domestica sull’interruzione della prescrizione ex artt. 160, 161 c.p., onerava il giudice nazionale dell’obbligo di disapplicare quest’ultima là dove generasse l’impunità di frodi “gravi” in un “numero considerevole di casi”: così colpendo fatti che, in base alla disciplina interna, non sarebbero stati più punibili per decorrenza del termine prescrizionale. […]

The ordinance no. 24/2017, with which the It. Constitutional Court requested the EUCJ to clarify the meaning of the rule drawn in the “”Taricco case”, is a masterpiece of perceptual illusionism: because it dilutes the cruel picture of a conflict using reconciling trompes l’oil. In other words, the domestic Court formally suggests the EUCJ a new and shared approach to the counter-limits, but essentially annuls the margin of maneuver of the EU Court, clearly indicating the only acceptable solution. In concluding its picture, the It. Constitutional Court reaffirms the indissoluble link between national law and criminal justice, and emphasizes the inconsistency between continental systems and the judicial law making, especially when the latter involves in malam partem effects.

 

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