SARTARELLI S. – Il caso Provenzano e il diritto di (umanamente) morire

Abstract

 Premettendo che…. – In un clima socio-politico come quello attuale, contrassegnato da diffusi sentimenti di violenza e da risentimenti sovranisti marcatamente anti-europeisti, una sentenza della Corte EDU come quella in esame che addirittura “si è permessa” di intervenire sulla problematica, tutta italiana, del trattamento penitenziario dei mafiosi non poteva che essere accolta da sdegnate polemiche. In realtà, la Corte Europea dei Diritti Umani, “dei Diritti Umani” appunto, si è limitata a sottolineare come l’umanità della pena, o meglio, l’umanità (-dignità) della morte durante l’esecuzione di una pena detentiva possa patire un giustificato indebolimento solo in presenza di comprovate e giudizialmente motivate ragioni di sicurezza.

Più in particolare, la Corte EDU con la sentenza del 25 ottobre 2018 (ricorso n. 55080/13, Provenzano c. Italia) ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 Cedu ovvero per la contrarietà al divieto di pene o trattamenti inumani e degradanti del solo ultimo decreto di proroga del regime carcerario differenziato previsto dall’art. 41 bis ord. penit. (quello del 23 marzo 2016), emesso nei confronti del detenuto Bernardo Provenzano senza una congrua valutazione dell’intervenuto, ulteriore, deterioramento delle sue funzioni cognitive. […]

In a political climate such as the current one, marked by feelings of violence and markedly anti-European resentments, the sentence ruled  by the ECHR in the case of Provenzano which intervened on the Italian problem of the mafia prison treatment could only be accepted from strong controversy. However, the European Court of Human Rights has limited itself to underlining how the principle of the punishment humanity and its execution can suffer a justified weakening only in the presence of proven and justified security reasons..